Cassazione Civile, Ordinanza n. 22126/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi: un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale, ha pignorato crediti della società debitrice verso un ministero; è intervenuto anche un secondo creditore, anch'egli con titolo esecutivo giudiziale. Il giudice dell'esecuzione ha assegnato i crediti pignorati ai creditori. La società debitrice ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione, lamentando vizi propri dell'atto. Nel corso del giudizio di opposizione è intervenuta la cassazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo del creditore procedente; la società ha sostenuto che ciò determinasse la definitiva caducazione dei titoli esecutivi e che, per tale ragione sopravvenuta, il tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione o almeno dichiarare la nullità/inefficacia dell'ordinanza di assegnazione. I resistenti hanno contestato che vi fosse una caducazione definitiva dei titoli e hanno sostenuto che, comunque, tale questione non potesse incidere sull'ordinanza già emessa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 100, 336, 393, 474 e 553 c.p.c., deducendo che il giudice di merito avrebbe dovuto trarre conseguenze processuali dalla sopravvenuta caducazione dei titoli esecutivi e non limitarsi a rigettare l'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta per motivi attinenti a vizi propri dell'atto opposto, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo fatto valere dai creditori non consente di accogliere l'opposizione per una ragione nuova e diversa da quelle originariamente dedotte. In presenza di titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo impone, secondo la giurisprudenza richiamata, una declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, con regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale; non consente invece di dichiarare l'inefficacia o nullità dell'ordinanza di assegnazione in un giudizio avente oggetto diverso. Poiché nella specie la questione della caducazione dei titoli era contestata e comunque estranea all'oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Tribunale aveva correttamente deciso solo sui vizi originariamente dedotti e la Cassazione ha rigettato il ricorso. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate cumulativamente in favore dei due controricorrenti aventi identica posizione processuale.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
Rimedio utilizzabile per contestare i vizi propri dell'atto esecutivo, non per introdurre questioni nuove e diverse rispetto ai motivi originari.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie la tesi della parte sull'interesse a ottenere l'accoglimento dell'opposizione per sopravvenuta caducazione del titolo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno degli effetti della cassazione del titolo, ma ritenuto non idoneo a giustificare l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi effetti favorevoli alla ricorrente nel presente giudizio.
Norma sul titolo esecutivo richiamata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la sopravvenuta caducazione del titolo non consente di mutare l'oggetto dell'opposizione proposta.
Norma relativa all'assegnazione dei crediti pignorati, richiamata nel motivo di ricorso; la Corte esclude che la contestata caducazione del titolo possa comportare in questo giudizio la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di assegnazione.
Richiamato per la trattazione camerale.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
Richiamato nella costituzione personale dell'avvocato controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8
Richiamati in tema di liquidazione unitaria del compenso quando più parti hanno identica posizione processuale e lo stesso difensore.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. il thema decidendum resta circoscritto ai vizi propri dell'atto impugnato; non è consentito introdurre in corso di causa motivi nuovi fondati su sopravvenienze attinenti al titolo esecutivo.
- La sopravvenuta caducazione di un titolo esecutivo giudiziale, quando rilevante in un'opposizione all'esecuzione, comporta in linea di principio la cessazione della materia del contendere e non l'accoglimento dell'opposizione proposta per motivi diversi.
- Una declaratoria di cessazione della materia del contendere ha natura processuale e non equivale a una pronuncia di inefficacia, nullità o improcedibilità del provvedimento esecutivo già emesso, specie se la relativa questione è controversa tra le parti.
- Se la caducazione del titolo esecutivo è contestata, la questione non può essere definita incidentalmente in un giudizio avente oggetto diverso, ma va fatta valere con le azioni giudiziarie idonee.
- In presenza di più parti con identica posizione processuale e difese sostanzialmente coincidenti, la liquidazione delle spese va effettuata unitariamente, salvo gli eventuali aumenti previsti dalla tariffa professionale e purché motivati.
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