Cassazione Penale, Ordinanza n. 01381/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge che il ricorso investiva, in particolare, due profili: la richiesta di riqualificazione del fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente riproduttivi di censure già formulate, rilevando che tali questioni erano state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come parametro della richiesta di riqualificazione del fatto nel ricorso; la Corte non entra nel merito perché reputa la censura generica e già disattesa in appello.
La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende discende dall'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza esclusa nel caso concreto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in precedenza senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto e le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere sorrette da motivi specifici e non meramente assertivi, altrimenti non impongono alcun riesame di merito in sede di legittimità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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