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Sentenza

Sentenza n. 4298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00164/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire per l’edificazione di un fabbricato ad uso abitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario dell’area ha impugnato il diniego comunale fondato sulla non inclusione del lotto tra le aree libere e disponibili per l’edificazione individuate dalla variante generale al PRG. In primo grado aveva dedotto: violazione degli artt. 7, 9 e 10-bis della l. 241/1990, mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, difetto di istruttoria e motivazione; contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento e illogicità, in ragione del precedente permesso di costruire rilasciato per la medesima area e di altri titoli edilizi assentiti in zone ritenute analoghe; erronea interpretazione delle tavole e delle norme tecniche della variante urbanistica. Aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno per il mancato utile derivante dalla mancata edificazione. In appello ha censurato la sentenza del TAR per motivazione apparente, difetto di istruttoria, omessa considerazione del provvedimento comunale del 2015 con cui era stato annullato l’originario annullamento in autotutela del permesso del 2008, erronea interpretazione della tavola 19-bis, mancata considerazione dell’orientamento amministrativo precedente e violazione del legittimo affidamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Ha ritenuto accertato, sulla base delle prescrizioni urbanistiche, dei documenti catastali e degli approfondimenti istruttori e peritali richiamati anche nella precedente sentenza del TAR, che l’area non fosse compresa nei soli due lotti liberi edificabili, aventi superficie complessiva di 7.000 mq, individuati dal PRG nella zona B4. La lettura della tavola 19 e delle norme tecniche è stata ritenuta chiara: i parametri numerici riportati nelle tabelle e i parametri assegnati ai lotti maggiori hanno valore indicativo, mentre fanno fede i documenti catastali; tali elementi non consentivano di qualificare il lotto come area libera edificabile. Il precedente permesso di costruire del 2008, essendo stato definitivamente espunto dall’ordinamento per intervenuta decadenza, non poteva costituire parametro per dedurre un vizio di eccesso di potere né vincolare l’amministrazione nell’esame della nuova istanza. Inoltre, i limiti dimensionali stabiliti dallo strumento urbanistico costituiscono scelte generali e inderogabili, non superabili mediante un’interpretazione amministrativa difforme, quale quella contenuta nel provvedimento del 2015. La censura relativa al legittimo affidamento è stata comunque ritenuta nuova e quindi inammissibile in appello, oltre che infondata nel merito. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, in mancanza di un provvedimento illegittimo e quindi di un danno ingiusto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 7, 9 e 10-bis l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate in relazione alla partecipazione procedimentale e alla mancata considerazione delle osservazioni dell’interessato, ma le relative censure non hanno condotto all’accoglimento dell’impugnazione.

  • Norme tecniche di attuazione della variante generale al PRG, Tavola 19

    I parametri numerici riportati nelle tabelle di ciascuna zona omogenea sia nella tavola n. 15 e sia nelle tabelle incluse nella relazione hanno mero valore indicativo, facendo fede i documenti catastali da esibire all’atto della domanda di concessione. Parimenti, hanno semplice valore indicativo i parametri assegnati ai lotti liberi maggiori indicati nella tavola n. 15 che, per ragioni facilmente comprensibili, non riporta le minori superfici ancora non impegnate dall’edilizia esistente.

    I parametri numerici delle tavole hanno valore indicativo; ai fini dell’individuazione delle aree edificabili assumono rilievo prevalente i dati catastali e gli accertamenti relativi alla concreta superficie del lotto.

  • art. 105 c.p.a.

    Non direttamente applicato; il giudizio è stato definito con il rigetto dell’appello, senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando lo strumento urbanistico individua tassativamente le aree libere edificabili e ne limita la superficie complessiva a specifici lotti, un’area non ricompresa in tali lotti non può essere qualificata come edificabile sulla base di un’interpretazione estensiva o di precedenti titoli edilizi.
  • Se le norme tecniche dello strumento urbanistico stabiliscono che i parametri numerici delle tavole hanno valore indicativo e che fanno fede i documenti catastali, la verifica dell’edificabilità deve essere compiuta sulla base dei dati catastali e degli accertamenti concreti relativi alla superficie e all’ubicazione del lotto.
  • Un permesso di costruire definitivamente decaduto non costituisce un parametro giuridico idoneo a vincolare l’amministrazione nella valutazione di una nuova domanda edilizia né consente, da solo, di dimostrare l’eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa.
  • I limiti dimensionali e le destinazioni edificatorie stabiliti dallo strumento urbanistico, quali espressione di scelte generali di pianificazione, non possono essere superati da un’interpretazione amministrativa che ne alteri la portata precettiva.
  • In appello è inammissibile, per violazione del divieto dei nova, una censura relativa alla violazione del legittimo affidamento che non sia stata dedotta nel giudizio di primo grado.
  • La domanda risarcitoria proposta contro il diniego edilizio deve essere respinta quando non sia accertata l’illegittimità del provvedimento, difettando in tal caso il danno ingiusto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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