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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23602/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento con cui veniva richiesto al titolare di un’impresa agricola il versamento di contributi per la Gestione agricola lavoratori autonomi e associati, relativi al periodo gennaio 2011-dicembre 2014, per un importo di euro 17.346,59. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del debitore, ritenendo che egli non svolgesse in via prevalente attività agricola perché lavorava a tempo pieno alle dipendenze di un consorzio di guardie campestri e che, inoltre, l’azienda fosse di fatto condotta dal figlio. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello dell’INPS, affermando che la pretesa contributiva era giustificata dalla qualità di titolare dell’impresa e dall’obbligo di contribuzione per il familiare coadiutore che conduceva effettivamente l’azienda. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 2 l. n. 1047/1957 e della circolare INPS n. 78/2013, sostenendo che la sua attività era quella di lavoratore subordinato a tempo pieno presso terzi e che non poteva essergli imputato l’obbligo contributivo agricolo; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 10 l. n. 613/1966, lamentando che l’atto impositivo fosse intestato a lui e non al figlio coadiutore, che non era parte del giudizio né destinatario della cartella. Tuttavia, nelle more del giudizio, il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, impegnandosi a rinunciare al giudizio, ma senza che risultassero il perfezionamento della definizione, i pagamenti o l’accettazione dell’INPS.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l’adesione del debitore alla definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, abbia determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non essendo emersi né il perfezionamento della procedura né la produzione della documentazione attestante i pagamenti, né l’accettazione dell’INPS. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha provveduto sulle spese per mancata costituzione dell’INPS e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza sulle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 1047/1957

    invocato dal ricorrente per escludere l’assoggettamento contributivo agricolo in presenza di attività lavorativa subordinata a tempo pieno presso terzi

  • circolare INPS n. 78/2013

    invocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi sull’insussistenza dell’obbligo contributivo

  • art. 10 l. n. 613/1966

    invocato dal ricorrente per sostenere l’erronea intestazione della pretesa contributiva al solo titolare e non al familiare coadiutore

  • art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2002

    richiamato come base della definizione agevolata dei crediti che comporta impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e, solo a condizioni specifiche, l’estinzione del giudizio

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2002

    "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    la Corte lo interpreta nel senso che la sola adesione alla rottamazione non basta a definire il giudizio: occorre il perfezionamento della definizione e la prova dei pagamenti

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato nel quadro dei precedenti per l’estinzione del giudizio in caso di rinuncia, ma ritenuto non applicabile come esito automatico nel caso concreto

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte esclude che il meccanismo del raddoppio del contributo unificato operi nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame

Massime di principio

  • La mera adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi, accompagnata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, non determina di per sé l’estinzione del processo di cassazione se non risulta il perfezionamento della procedura e la produzione della documentazione dei pagamenti effettuati.
  • In presenza di una definizione agevolata non ancora perfezionata, la sopravvenuta rinuncia o l’impegno a rinunciare al giudizio può determinare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Il giudice di legittimità deve verificare non solo l’adesione formale alla procedura di definizione agevolata, ma anche i presupposti sostanziali e documentali richiesti dalla legge per produrre l’effetto estintivo del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per effetto di eventi successivi alla proposizione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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