Cassazione Penale, Ordinanza n. 24412/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e perché il motivo prospettato costituiva una questione non dedotta in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna pronunciata in primo grado per un reato ambientale relativo a uno scarico non autorizzato/illecito ex d.lgs. 152/2006. In cassazione ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che non vi fosse, in concreto, uno "scarico" in senso tecnico. La Corte ha però rilevato che il motivo era assolutamente aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizzava: la storica attività di autolavaggio/gommista denunciata fin dal 1970 e mai risultata cessata, la mancata produzione della documentazione amministrativa richiesta al controllo e la presenza sul posto di attrezzature pertinenti. Inoltre la doglianza sulla nozione di scarico non risultava proposta nei motivi di appello, sicché è stata reputata nuova e quindi tardiva in cassazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non ne affronta nel merito l'interpretazione, limitandosi a registrare che il ricorso non incideva specificamente sulla ratio della decisione.
Il ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità della impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere escluso l'obbligo di versare la somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto tale esclusione è stata negata.
È il riferimento normativo così come riportato nel provvedimento impugnato; dal testo emerge la contestazione di un illecito ambientale in materia di scarichi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, senza censurare in modo puntuale gli specifici passaggi decisivi della decisione.
- Una questione giuridica non dedotta nei motivi di appello non può essere validamente proposta per la prima volta in cassazione; in difetto di specifica contestazione del riepilogo dei motivi d'appello contenuto nella sentenza impugnata, la doglianza deve ritenersi tardiva.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non è determinata senza colpa della parte, alla declaratoria di inammissibilità seguono le spese processuali e la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla nozione tecnica dell'evento o della condotta tipica non è ammissibile se formulata in astratto e non correlata alle concrete risultanze fattuali valorizzate dai giudici di merito.
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