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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11066/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una organizzazione sindacale per far accertare la natura antisindacale di alcuni comportamenti tenuti da una società nei rapporti con altre sigle sindacali e con propri organi/dipendenti, consistiti in incontri conviviali e cene che, secondo il giudice di merito, avevano più propriamente carattere aziendale e non presentavano profili di antisindacalità. La Corte d'appello di Trieste aveva confermato il rigetto della domanda già pronunciato dal Tribunale di Pordenone. In Cassazione la parte ricorrente ha proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore, notificato e accettato dalla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha rilevato che la rinuncia al ricorso era stata ritualmente formulata nelle forme dell'art. 390, comma 2, c.p.c., da difensore munito di mandato speciale, e che nel giudizio di cassazione la rinuncia ha carattere recettizio ma non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre precisato che l'accettazione della controparte rileva solo ai fini delle spese, sulle quali il Collegio non si è pronunciato, e che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di estinzione del processo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente effettuata dal difensore munito di mandato speciale e notificata, è idonea a determinare l'estinzione del processo.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura recettizia ma non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti estintivi, poiché comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • L'accettazione della controparte non incide sulla validità della rinuncia come atto estintivo, ma può avere rilievo soltanto ai fini della disciplina delle spese processuali.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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