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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08274/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del fallimento di un imprenditore individuale volta a ottenere la restituzione di somme pagate a un creditore procedente, previa declaratoria di inefficacia o nullità dei pagamenti effettuati dal terzo debitore nel corso di una procedura esecutiva presso terzi iniziata prima del concordato preventivo e proseguita dopo l’omologazione e poi il fallimento. Il creditore aveva infatti promosso in precedenza esecuzione presso terzi e, a seguito dell’ordinanza di assegnazione, aveva ricevuto pagamenti rateali dal debitore del fallito. In appello, il creditore deduceva: 1) omessa pronuncia o omesso esame, da parte della Corte territoriale, della censura relativa all’autorizzazione del pagamento da parte del giudice delegato nella procedura concordataria; 2) erronea qualificazione dei pagamenti come indebiti o inefficaci, poiché supportati da titolo giudiziale e da autorizzazione degli organi della procedura; 3) soprattutto, erronea affermazione della titolarità del credito in capo al fallito, nonostante la pretesa cessione del credito a banca terza, avvenuta prima della domanda di concordato, e conseguente carenza di legittimazione del fallimento a ripetere le somme. Il ricorrente sosteneva inoltre che l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla cessionaria non implicasse alcun accertamento di merito sull’effettiva cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le eccezioni preliminari svolte dal ricorrente in memoria sulla non opponibilità del concordato fallimentare e sulla legittimazione del terzo assuntore, ritenendole generiche e non autosufficienti. Ha poi accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo errata in diritto la motivazione della Corte d’appello: la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione della banca cessionaria non poteva equivalere ad accertamento della mancata cessione del credito né del permanere della titolarità in capo al fallito. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, invece, se la cessione fosse opponibile al concordato e al successivo fallimento, perché in caso affermativo il credito non sarebbe entrato nell’attivo concordatario e il pagamento al creditore pignorante non avrebbe violato la par condicio. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    "ai sensi dell’art.111 c.p.c."

    Il successore a titolo particolare può costituirsi nel giudizio di cassazione al posto del dante causa per esercitare il potere di difesa derivante dall’acquisto della titolarità del diritto controverso.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    "ai sensi dell’art. 366 , 1° co., nn. 4 e 6 c.p.c."

    Le eccezioni formulate in memoria sono inammissibili se meramente assertive, generiche o fondate su documenti non prodotti in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    "violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c."

    È denunciabile l’omessa pronuncia su un motivo di appello o il mancato esame di una questione decisiva devoluta al giudice di merito.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    "violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c."

    La motivazione deve consentire di comprendere la decisione sui punti devoluti; l’omissione su una censura può integrare vizio di sentenza.

  • art. 2033 c.c.

    "violazione dell’art.2033 c.c."

    La Corte d’appello aveva ricondotto la domanda recuperatoria al pagamento indebito; la Cassazione non conferma tale impostazione quale base sufficiente della decisione, rilevando che il nodo decisivo era la titolarità/opponibilità del credito.

  • art. 100 c.p.c.

    "violazione degli artt. 2033 c.c. , 100 c.p.c."

    La legittimazione e l’interesse ad agire devono essere verificati con riguardo alla concreta titolarità della pretesa restitutoria.

  • art. 67 l. fall.

    "ai sensi degli artt . 140 o 67 l. fall."

    Richiamato come possibile base dell’inefficacia dei pagamenti, ma la Cassazione focalizza la decisione sulla questione della titolarità del credito e sulla sua opponibilità alla procedura.

  • art. 168 l. fall.

    "o di nullità ai sensi dell’art. 168 l. fall."

    Richiamato nel petitum della domanda di restituzione, ma non costituisce la ratio decisiva della cassazione.

  • art. 140 l. fall.

    "il disposto dell’art. 140 l. fall."

    Esclude la restituzione del già riscosso solo per i creditori anteriori al fallimento che abbiano validamente ricevuto somme dovute in base al concordato annullato o risolto.

  • art. 1260 c.c.

    "violazione e falsa applicazione degli artt.1260, 2914 comma 1 n.2 c.c."

    La cessione del credito è l’atto che può incidere sulla titolarità del credito pignorato e sulla sua appartenenza all’attivo del fallito.

  • art. 2914, comma 1, n. 2 c.c.

    "art. 2914 comma 1 n.2 c.c."

    La regola sull’opponibilità delle alienazioni o cessioni del credito rileva nel conflitto tra cessionario, creditore pignorante e procedura concorsuale.

Massime di principio

  • L’inammissibilità di un’opposizione proposta da un terzo asseritamente cessionario del credito non equivale ad accertamento nel merito della inesistenza o invalidità della cessione, né prova il permanere della titolarità del credito in capo al cedente.
  • Quando si discute della restituzione di somme percepite in forza di esecuzione individuale in presenza di procedura concorsuale, il giudice deve verificare anzitutto se il credito pignorato fosse effettivamente compreso nell’attivo della procedura e se la cessione fosse opponibile al concordato/fallimento.
  • La questione dell’opponibilità del credito ceduto alla procedura concorsuale è logicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione della violazione della par condicio o dell’indebito pagamento.
  • Una decisione che rigetti la domanda restitutoria basandosi solo sulla mancata ammissione processuale dell’opposizione di terzo, senza accertare la reale titolarità del credito, incorre in errore di diritto.
  • In sede di legittimità, eccezioni che presuppongono fatti o documenti non specificamente allegati e prodotti risultano inammissibili per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAzione revocatoriaEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveInadempimentoGiurisdizioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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