Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06915/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico, sostanzialmente ripetitivo delle censure già esaminate in appello, e comunque diretto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p. La doglianza, secondo la Corte, si limitava però a riproporre in modo pedissequo questioni già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, e mirava inoltre a una rivalutazione del fatto e della testimonianza richiamata in sentenza, attività preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 2, c.p.

    È richiamato come attenuante la cui insussistenza era stata contestata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo il motivo inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura di violazione di legge e mancanza di motivazione è stata ritenuta non deducibile nei termini prospettati, perché volta a una rivalutazione del fatto e priva di specificità.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per la sostanziale riproposizione di motivi già disattesi in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: censure solo apparenti o meramente assertive non assolvono alla funzione critica richiesta e comportano l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito o di una diversa lettura delle prove, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.