Cassazione Penale, Sentenza n. 42478/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 15/09/2016 al 04/10/2016 (poi sostituita con arresti domiciliari fino al 31/10/2019) nell'ambito di un procedimento per reati di stupefacenti (artt. 74, commi 1-3 e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n.309/1990). In sede di merito era poi stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile il 30/10/2020. La Corte d'appello di Trento, investita ai sensi dell'art.315 c.p.p., ha rigettato la domanda perché ha ritenuto sussistente la causa ostativa rappresentata dalla colpa grave del ricorrente, fondata soprattutto su una "assidua frequentazione" con Stafa Drin (promotore dell'associazione), sulla prossimità di dimora presso abitazioni in cui si svolgevano attività di traffico di stupefacenti e su elementi probatori (anche intercettazioni) che circoscrivono la sua contiguità con le dinamiche criminali. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo l'erronea applicazione della legge e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che gli indizi a suo carico erano essenzialmente due chiamate in correità deboli e non la frequentazione; la Cassazione ha però ritenuto infondati i motivi e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la colpa grave dell'istante è causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione quando il suo comportamento (anche extra-processuale, come frequentazioni ambigue) abbia concretamente contribuito a creare la falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale e quindi all'adozione della misura cautelare. Nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato, in autonomia rispetto al giudizio di merito, l'esistenza di una connessione sinergica fra le frequentazioni del ricorrente e le dinamiche del traffico di stupefacenti (anche alla luce dell'arresto del coimputato Drin con 1,3 kg di cocaina) ritenendo la condotta del ricorrente connotata da macroscopica negligenza idonea a escludere l'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; le spese del rapporto processuale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono compensate.
Norme richiamate
Individua il giudice competente per decidere sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione; qui la Corte d'appello è stata investita in tale funzione.
Riguarda il diritto dell'indagato al silenzio; la Cassazione rileva che, pur sussistendo tale facoltà, comportamenti reticenti rilevanti e causalmente incidenti sulla misura cautelare possono integrare elementi di colpa grave.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Motivi di impugnazione per cassazione che il ricorrente ha invocato (vizi di motivazione e applicazione della legge); la Corte li ha ritenuti infondati.
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norme sui delitti relativi agli stupefacenti che costituivano l'imputazione originaria nel procedimento penale da cui è derivata la detenzione; la loro menzione in fatto ha rilevanza solo come contesto materiale.
giurisprudenza consolidata (Sez. Un., Sez.4 della Cassazione)
La Corte richiama principi giurisprudenziali secondo cui il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se la condotta dell'imputato (anche frequentazioni ambigue o reticenze) abbia concorso con dolo o colpa grave a dar luogo alla detenzione; la frequentazione di soggetti coinvolti in traffici illeciti può costituire indizio di complicità e integrare colpa grave se ha concausalità con l'adozione della misura cautelare.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se il richiedente ha dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; non è necessario che la condotta integri reato, ma che abbia creato la "falsa apparenza" di configurabilità del reato.
- Il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma ed ex ante sui fatti emersi nel processo, mirando a stabilire se la condotta dell'interessato abbia influito causalmente sulla misura cautelare; può rivalutare elementi del processo entro i limiti di quanto accertato o non escluso dal giudice della cognizione.
- Frequentazioni ambigue con soggetti notoriamente coinvolti in attività criminali, se oggettivamente dimostrabili e se connesse temporalmente e logicamente all'adozione della misura cautelare, possono costituire indice di colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
- Il diritto al silenzio è tutelato, ma comportamenti reticenti o autoincolpatori che abbiano avuto incidenza causale sulla decisione cautelare possono essere valutati negativamente come elementi di colpa grave.
- Singoli indizi deboli (es. poche chiamate) non impediscono la valutazione complessiva degli elementi; il giudice della riparazione considera il compendio probatorio nel suo insieme per accertare la sussistenza di una condotta macroscopicamente negligente.
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