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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13243/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il comune aveva recuperato a tassazione l'IMU dovuta per l'anno 2014 in relazione al possesso di un'unità immobiliare censita in catasto in categoria D/7. La commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente; quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo. Prima della decisione nel merito, tuttavia, la parte ricorrente comunicava di avere rinunciato al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata del carico affidato all'agente della riscossione prevista dalla legge n. 197 del 2022. Il comune resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia al ricorso effettuata dalla parte ricorrente per avere aderito alla definizione agevolata del carico. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, considerando le ragioni della rinuncia e il mancato dissenso del controricorrente sulla richiesta di compensazione. La Corte ha inoltre escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, precisando che la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.

    è richiamata come base della definizione agevolata del carico iscritta a ruolo, cui la ricorrente ha aderito, determinando la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto perché la misura ha natura eccezionale e non è estensibile ai casi di estinzione del giudizio, ma solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando sia intervenuta per adesione a una definizione agevolata del carico, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità, le spese possono essere compensate quando la rinuncia sia collegata a una scelta rimessa alla parte e l'altra parte non si opponga alla compensazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione è applicabile solo nei casi tassativamente indicati dalla norma e non è estensibile in via interpretativa ai casi di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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