Cassazione Civile, Ordinanza n. 19358/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a favore di alcuni fondi, con domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva per interclusione. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di usucapione della servitù di passo a piedi e con carichi; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, correggendo solo un errore materiale e ritenendo provati il possesso ultraventennale e l'apparenza della servitù sulla base delle prove testimoniali e della consulenza tecnica. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 1158 c.c. e degli artt. 163 e 183 c.p.c., oltre all'art. 24 Cost., per avere la corte territoriale ritenuto provato il ventennio senza individuare un preciso dies a quo, asseritamente facendo ricorso a un immemoriale inammissibile nei rapporti privatistici; (2) violazione degli artt. 2729 e 1158 c.c. per avere desunto il decorso ventennale dalla sola età dei testimoni e da indicazioni generiche, senza presunzioni gravi, precise e concordanti; (3) violazione degli artt. 2697 e 1061 c.c. e degli artt. 163 e 183 c.p.c. perché l'apparenza della servitù sarebbe stata affermata sulla base della sola CTU, che aveva fotografato lo stato dei luoghi al 2012 senza provare la permanenza ventennale del requisito; (4) violazione degli artt. 2697 e 1063-1065 c.c., degli artt. 163 e 183 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere riconosciuto anche il passaggio con carichi, modalità non allegata né provata sin dall'atto introduttivo; (5) violazione dell'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, per aver confermato e liquidato le spese di lite in misura eccessivamente superiore ai valori tabellari, senza adeguata motivazione e senza coerente riferimento al valore della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali, ritenendo la motivazione della Corte d'appello inidonea a giustificare uno scostamento così rilevante dai valori tabellari in una controversia priva di particolare complessità e di modesto valore economico. Ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo corretta la prova dell'usucapione della servitù mediante presunzioni e corretta la precisazione della domanda quanto all'uso anche con carichi; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché volto a sollecitare una rivalutazione di merito sull'apparenza della servitù e sulla valutazione del materiale istruttorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per censurare e poi valutare la distribuzione dell'onere della prova sulla durata del possesso e sui presupposti della servitù; la Corte ha ritenuto che la prova fosse stata raggiunta mediante complessiva valutazione istruttoria.
norma sull'usucapione invocata e applicata per ritenere maturato il possesso ultraventennale della servitù.
richiamato nei motivi per dedurre asseriti difetti di allegazione della domanda; la Corte ha escluso la fondatezza di tali censure.
richiamato sia per contestare la possibilità di precisare la domanda, sia per affermare l'ammissibilità della precisazione relativa all'uso della servitù anche con carichi.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato alcuna lesione.
la Corte ha ribadito che la prova per presunzioni può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso, e che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli indizi.
richiamato nel principio sulle presunzioni semplici quale base per desumere il fatto ignoto dal fatto noto.
richiamato in relazione al requisito dell'apparenza della servitù necessaria per l'usucapione.
richiamati per la delimitazione ed estensione del contenuto della servitù di passaggio.
invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che vi fosse mutamento della domanda.
la Corte ha ritenuto che, quando il giudice si discosta sensibilmente dai valori tabellari, debba motivare in modo controllabile le ragioni dello scostamento e la sua misura.
richiamato dal ricorrente per la determinazione del valore della causa; la Corte d'appello aveva errato nel considerare la causa di valore indeterminabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato di legittimità sulla valutazione delle presunzioni e del materiale istruttorio ai soli vizi motivazionali nei limiti consentiti.
menzionato solo in relazione alla memoria depositata in prossimità dell'udienza.
richiamato dalla corte territoriale nel valutare l'irrilevanza di tentativi tardivi di impedire il passaggio; nel testo la Corte di cassazione osserva che, comunque, a quell'epoca il tempo utile era già decorso.
Massime di principio
- Nella prova dell'usucapione di una servitù di passaggio, il decorso del ventennio può essere desunto anche in via presuntiva da un complesso di elementi istruttori, senza necessità di individuare con assoluta precisione il dies a quo, purché il ragionamento del giudice sia logico, coerente e fondato su indizi gravi e precisi.
- La prova per presunzioni non richiede necessariamente più elementi indiziari: anche un solo elemento può essere sufficiente se dotato di gravità e precisione; il requisito della concordanza opera solo in presenza di una pluralità di indizi.
- La valutazione sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione dà conto in modo non illogico del percorso inferenziale.
- Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza esige segni visibili e permanenti obiettivamente destinati all'esercizio della servitù; tale destinazione può desumersi dalla concreta dislocazione dei luoghi e dalla funzione di accesso del sentiero al fondo dominante attraverso il fondo servente.
- La precisazione in corso di causa della modalità concreta di esercizio della servitù è ammissibile quando non muti i fatti costitutivi del diritto dedotto e resti ferma la connessione con la vicenda sostanziale, senza pregiudizio del contraddittorio.
- In materia di spese processuali, uno scostamento rilevante dai valori medi tabellari richiede una motivazione specifica e verificabile, ancorata alle caratteristiche effettive della controversia e dell'attività difensiva svolta.
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