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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45626/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato, in parte, la condanna per diffamazione relativa a un volantino sindacale del 15/06/2015 e a un articolo del quotidiano che ne riproduceva i contenuti. I motivi di ricorso sostenevano: (i) insufficiente prova dell'attribuzione del volantino ai quattro rappresentanti sindacali (Longobardi, Salvati, De Riso, Santorelli); (ii) sussistenza della scriminante del diritto di critica politico-sindacale (per i sindacalisti) o del diritto di satira (per il direttore D'Angelo) in relazione ai termini usati (es. "sceriffo", "caporale", storpiatura del cognome in "purtualluccio"); (iii) carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (dolo/colpa) in capo al direttore del giornale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la doglianza relativa al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica. Ha ritenuto che il contenuto del volantino e dell'articolo rientrasse nella critica sindacale, con un nucleo fattuale non contestato e modalità espressive non eccedenti la continenza (espressioni come "sceriffo", "caporale" e la storpiatura dialettale non risultano indubitabilmente offensive nel contesto). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quanto concerne la diffamazione nei confronti di Arancio, perché il fatto non costituisce reato. Ha inoltre disposto l'annullamento senza rinvio anche con riguardo alla diffamazione contestata a favore di Tobaldi, poiché la Corte d'appello stessa aveva escluso che le espressioni si riferissero a lui ma non aveva pronunciato l'assoluzione; la Cassazione ha sanato tale omissione dichiarando il fatto non sussistente. Pertanto le condanne e le statuizioni civili relative ai due destinatari sono state annullate senza rinvio.

Norme richiamate

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 10

    La libertà di espressione è diritto fondamentale; la restrizione per diffamazione può essere legittima solo se prescritta dalla legge, persegua scopi legittimi e sia necessaria in una società democratica. La giurisprudenza CEDU richiede un nucleo fattuale verificabile per giustificare giudizi di valore negativi

  • Codice penale, art. 51

    Richiamata come causa di giustificazione nell'ambito del diritto di critica: la critica è legittima se i fatti esposti sono veri o se l'accusatore è fermamente e incolpevolmente convinto della loro verità e le espressioni sono contenute nella "continenza" necessaria

  • Codice di procedura penale, art. 587

    Richiamato per effetto favorevole ai ricorrenti: l'accoglimento di un motivo assorbente in favore di alcuni imputati giova anche agli altri imputati collegati, consentendo l'annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • Differenziare sempre tra dichiarazioni di fatto (suscettibili di prova) e giudizi di valore: i giudizi di valore possono essere tollerati se poggiano su un nucleo fattuale verificabile
  • Il diritto di critica politico-sindacale consente toni aspri, iperboli e coloriture espressive se sono funzionali alla protesta e non eccedono la continenza; la valutazione è contestuale (contesto, ruolo del dichiarante, destinatari)
  • La storpiatura di un cognome o espressioni figurate non sono di per sé diffamatorie: occorre valutare se assumono valore offensivo grave e gratuità rispetto al contenuto fattuale
  • La prova dell'attribuzione di un testo a specifici soggetti richiede elementi diretti o indizi forti; l'assenza di prova dell'autorialità o della diretta responsabilità può portare all'assoluzione
  • La responsabilità del direttore di testata richiede una motivazione specifica sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) relativamente alla pubblicazione; la mera riproduzione non è automaticamente penalmente rilevante se rientra nell'esercizio del diritto di cronaca/critica
  • Se il giudice di merito esclude che le espressioni si riferiscano a una certa persona, deve conseguentemente pronunciarsi per l'assoluzione: diversamente la Cassazione può annullare senza rinvio per vizio di motivazione o perché il fatto non sussiste

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