Cassazione Penale, Ordinanza n. 11008/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e poi con sentenza di appello integralmente confermata, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di furto consumato in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, commesso il 5 marzo 2023. Con il medesimo atto hanno dedotto tre motivi, formulati promiscuamente come violazione di legge e vizio di motivazione: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere riqualificato come mero tentativo; 2) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 3) mancata applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto le censure vaghe, non specifiche e sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata, fondata su acquisizioni probatorie significative e immune da vizi logico-giuridici sia quanto alla responsabilità penale, sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto, sia quanto al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre rilevato che i ricorsi non contenevano una critica argomentata e specifica alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È richiamata come diminuente invocata dai ricorrenti, ma la Corte non ne accoglie la richiesta perché i motivi sono ritenuti inammissibili e non specificamente fondati.
Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000
È richiamata per escludere, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la possibilità di evitare la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710
Viene richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, non essendo sufficienti deduzioni vaghe o generiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica argomentata e puntuale delle rationes decidendi poste a base della decisione.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata e coerente, basata su acquisizioni probatorie significative, la Corte di cassazione non interviene se le doglianze si risolvono in affermazioni generiche o meramente reiterative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10928/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10933/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10989/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10996/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10997/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10998/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →