Cassazione Penale, Ordinanza n. 10606/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, ritenuta priva di un contributo concreto alla dialettica processuale per genericità della memoria conclusiva.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di appropriazione indebita in relazione a una vendita di autovettura affidatagli in conto vendita. Con l'unico motivo ha dedotto, da un lato, che il fatto dovesse essere riqualificato come truffa e, dall'altro, che la querela fosse tardiva perché proposta oltre il termine di legge. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha considerato corretta la valutazione della Corte territoriale sulla tempestività della querela, poiché il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla sussistenza dell'appropriazione indebita, essendo emerso che, una volta perfezionata la vendita, l'imputato aveva trattenuto il ricavato spettante alla persona offesa, intervertendo il possesso del denaro. È stata quindi esclusa la configurabilità della truffa, mancando artifici o raggiri.
Norme richiamate
La condotta di trattenere indebitamente il ricavato della vendita, in forza di un rapporto fiduciario e con interversione del possesso del denaro ricevuto per mandato, integra appropriazione indebita.
Il diverso reato di truffa è escluso quando mancano artifici o raggiri e la vicenda concreta è riconducibile alla mera indebita appropriazione del ricavato.
Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, acquisita sulla base di elementi seri e concreti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La querela è tempestiva se proposta entro il termine decorrente dal momento in cui la persona offesa abbia acquisito conoscenza certa del fatto-reato, anche sotto il profilo soggettivo, sulla base di elementi seri e concreti.
- Quando il soggetto incaricato di vendere un bene trattiene il prezzo ricavato dopo la vendita, senza riversarlo al titolare, la fattispecie è di regola sussumibile nell'appropriazione indebita se il denaro era stato ricevuto in ragione di un rapporto fiduciario e vi è interversione del possesso.
- La truffa richiede la prova di artifici o raggiri idonei a determinare l'atto di disposizione patrimoniale; se la vicenda si risolve nell'omesso versamento di somme dovute e nella loro trattenuta indebita, il reato di truffa non è configurabile.
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La parte civile non ottiene la liquidazione delle spese se la memoria o le conclusioni scritte sono generiche e non apportano un effettivo contributo difensivo alla controversia.
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