Cassazione Penale, Sentenza n. 33506/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente modificato la sentenza del Tribunale di Napoli (confermata la condanna per il reato di calunnia, ridotta la pena ad anni 1 e mesi 4 e revocate le statuizioni civili per rinuncia/decesso). Il ricorrente contestava: 1) l'assenza del dolo specifico richiesto per la calunnia (sarebbe mancata la consapevolezza della falsità della denuncia circa lo smarrimento dell'assegno); 2) l'intervenuta prescrizione del reato (denuncia il 7/05/2015, termine prescrizionale ritenuto dal ricorrente scaduto prima della sentenza d'appello); 3) la non punibilità per particolare tenuità della condotta ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (con riferimento alla scarsa offensività, al risarcimento alle parti civili e all'assenza di precedenti). Fatti di contesto: assegno postdatato intestato a Di Marzo consegnato da Pasanisi (acconto per lavori effettuati da Oratino per la societa' "Omega costruzioni"), Di Marzo lo mette all'incasso e il titolo viene protestato dopo denuncia di smarrimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. In sintesi: 1) Sul piano del dolo per il reato di calunnia la Corte ha ritenuto congruente la motivazione dei giudici di merito che avevano rilevato plurimi elementi probatori (inclusa l'ammissione di Pasanisi circa l'esistenza del debito e la scelta di non rimborsare per via della causa civile) da cui desumere la consapevolezza della falsità della denuncia; 2) Sul piano della prescrizione la Corte ha affermato che i rinvii disposti su richiesta della difesa determinano la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. per tutta la durata del rinvio, salvo che si tratti di legittimo impedimento (limitato a 60 giorni). Nel caso concreto i rinvii richiesti dalla difesa (per acquisire la formale rinuncia alla costituzione di parte civile) hanno sospeso la prescrizione per complessivi 884 giorni, sicché il termine prescrizionale non era ancora decorso alla data della sentenza d'appello (scadenza indicata 9/4/2025). 3) La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis è stata ritenuta non applicabile per la natura e le modalità della condotta e per l'esistenza di una causa civile correlata; il risarcimento è stato già valutato ai fini delle attenuanti generiche. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.
Il rinvio dell'udienza disposto su richiesta della difesa sospende il termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, indipendentemente dall'accordo o opposizione delle altre parti; la limitazione a 60 giorni si applica solo se il rinvio è motivato da un legittimo impedimento della parte o del difensore
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; va valutata caso per caso in base alla offensività minima, alle modalita' della condotta, alle conseguenze e al comportamento del reo (ristoro alle parti civili ecc.). Nel caso in esame la Corte ha ritenuto la causa non applicabile
Norma che disciplina la rilevazione d'ufficio di cause sopravvenute di non punibilità; tuttavia, se il ricorso di cassazione viene dichiarato inammissibile, si preclude alla Corte la possibilita' di esaminare tali cause sopravvenute
Massime di principio
- Per il reato di calunnia il dolo si manifesta nella consapevolezza della falsità della denuncia: non basta la mera probabilita' o sospetto, ma i giudici possono ritenere sussistente il dolo quando emergono elementi concreti che dimostrano la conoscenza della liceità del fatto denunciato (es. ammissioni, interessi personali, comportamento post-denuncia).
- Le richieste di rinvio formulate dalla difesa, se non motivate da un legittimo impedimento, sospendono il termine di prescrizione per tutta la durata del rinvio ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.; quindi la difesa deve valutare strategicamente l'impatto di eventuali rinvii sul decorso della prescrizione.
- Il legittimo impedimento della parte o del difensore limita la sospensione a 60 giorni: se l'udienza e' rinviata per motivi che rientrano in questo ambito, la sospensione e' breve e la prescrizione puo' maturare prima.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva: il mero pagamento o risarcimento non garantisce automaticamente l'applicazione della causa; rilevano natura della condotta, conseguenze, personalità del reo e rapporto con eventuali pretese civili.
- In sede di cassazione la contestazione della motivazione di merito e del dolo richiede mostrare la manifesta illogicità o l'insussistenza probatoria della decisione: valutazioni di fatto ben motivate dai giudici del merito sono difficilmente riformabili in sede di legittimità.
- Se si teme la decorrenza della prescrizione, e' essenziale monitorare con precisione le date dei rinvii e se questi sono imputabili a legittimi impedimenti, per calcolare correttamente la scadenza del termine prescrizionale.
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