Cassazione Civile, Ordinanza n. 28802/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un terreno sito nel Comune di Gaeta per il quale esisteva già una sentenza del 2005, passata in giudicato, che aveva dichiarato l'appartenenza al demanio collettivo. Successivamente era stata apposta una recinzione lungo il confine del fondo. Il ricorrente ha adito il Commissario per la liquidazione degli usi civici chiedendo, in via d'urgenza, la rimozione della recinzione, l'adozione di provvedimenti per dare esecuzione alla sentenza del 2005 e la regolazione provvisoria del possesso ex art. 30 L. n. 1766/1927. Negata la tutela inaudita altera parte, il Commissario aveva disposto la citazione della controparte privata e degli enti pubblici. Con il regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorrente ha dedotto: 1) il difetto assoluto di giurisdizione del Commissario quanto all'accertamento della qualitas soli, essendo la questione già coperta da giudicato; 2) il dubbio sulla giurisdizione commissariale rispetto alla domanda cautelare di rimozione della recinzione, prospettando invece una competenza amministrativa regionale per l'esecuzione delle sentenze commissariali definitive; 3) il dubbio sulla giurisdizione commissariale in ordine alla regolazione provvisoria del possesso ex art. 30 L. n. 1766/1927; 4) l'ulteriore rilievo che, essendo già stato accertato con giudicato la qualitas soli, la giurisdizione commissariale non potrebbe più operare neppure in via cautelare o possessoria. La resistente ha controricorso per sostenere la permanenza della giurisdizione commissariale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorrente solo nei limiti in cui prospettavano la non attinenza della domanda alla qualitas soli, ma ha affermato che la giurisdizione appartiene al Commissario per la liquidazione degli usi civici in relazione alla domanda di regolazione provvisoria del possesso. In sostanza, la Corte ha ricostruito che la nuova lite non mirava ad un nuovo accertamento della natura demaniale del suolo, già coperta da giudicato, bensì ad una tutela cautelare e possessoria tra privati, rispetto alla quale il Commissario conserva giurisdizione quando la controversia si inserisce nell'ambito delle sue attribuzioni e riguarda il rapporto possessorio collegato al fondo oggetto di giudicato. Il testo fornito si interrompe prima del dispositivo finale, ma dalle conclusioni riportate emerge che la soluzione adottata è stata l'affermazione della giurisdizione del Commissario almeno con riguardo alla regolazione provvisoria del possesso.
Norme richiamate
"ragionevole dubbio circa la spettanza della giurisdizione"
il regolamento preventivo è ammesso già in presenza di un ragionevole dubbio sulla giurisdizione.
L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29
"I commissari procederanno... all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti..."; "decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti"
delimita la giurisdizione del Commissario alle controversie sugli usi civici, sulla qualità demaniale del suolo e sulle questioni connesse allo svolgimento delle operazioni affidate.
L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 30
"regolazione provvisoria del possesso"
la tutela possessoria/di regolazione provvisoria è oggetto di dibattito sulla sua natura, ma nella vicenda viene ricondotta alla giurisdizione commissariale per quanto di ragione.
R.D. 26 febbraio 1928, n. 332
richiamato quale regolamento di esecuzione della disciplina sugli usi civici.
L. 10 luglio 1930, n. 1078
richiamata come normativa sulle controversie in materia di usi civici.
L. 20 novembre 2017, n. 168, art. 2, comma 4
richiamata per il riconoscimento e la gestione dei domini collettivi e per il ruolo degli enti esponenziali e dei Comuni in mancanza degli stessi.
L. 20 novembre 2017, n. 168, art. 3
richiamato per la nozione di demanio civico.
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1
richiamato per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66
richiamato per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici.
non espressamente discusso nel merito, ma implicato nella ricostruzione dell'accertamento del fatto costitutivo della domanda.
Massime di principio
- La giurisdizione del Commissario per gli usi civici è limitata alle controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento, la valutazione o la liquidazione dei diritti di uso civico, nonché l'accertamento della natura demaniale del suolo, quando tale questione sia devoluta in via principale tra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive.
- Se la natura demaniale del bene o la qualitas soli è già coperta da giudicato, una successiva controversia tra privati sul possesso o sulla rimozione di opere che incidano sul fondo non riapre il tema petitorio e non comporta di per sé una nuova giurisdizione commissariale sull'accertamento della qualitas soli.
- Le azioni possessorie o di regolazione provvisoria del possesso relative a un fondo già qualificato come demaniale collettivo possono restare devolute al Commissario quando costituiscano tutela connessa alla materia degli usi civici e non richiedano un nuovo giudizio sulla qualità del suolo.
- L'esistenza di un precedente giudicato sulla qualitas soli rende irrilevante, ai fini della giurisdizione, la mera riproposizione della questione in via indiretta o strumentale all'interno di una lite possessoria tra privati.
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile quando vi sia un ragionevole dubbio sulla spettanza della giurisdizione, ma la soluzione dipende dalla concreta domanda proposta e dalla sua riconducibilità o meno all'ambito tipico delle attribuzioni del giudice speciale.
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