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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25047/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione irrogate a seguito di ispezioni in tre punti vendita, nelle quali erano stati rinvenuti materiale elettrico e giocattoli ritenuti non conformi agli standard di sicurezza comunitari e alla normativa nazionale richiamata nei provvedimenti, con indicazione della ditta dell’odierna ricorrente quale importatore. Il Tribunale di Milano aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, rideterminando le sanzioni; la Corte d’appello di Milano aveva poi rigettato il gravame. In Cassazione il titolare dell’impresa ha dedotto, in un motivo articolato, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa pronuncia, vizi di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo, travisamento ed erronea valutazione di fatti e prove. Ha contestato, in particolare, la lettura delle denunce da lui prodotte, la mancata audizione in sede amministrativa e l’asserita pretesa di una prova negativa circa il non aver importato i prodotti oggetto di ispezione. La Camera di commercio ha resistito chiedendo anche la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo perché la decisione d’appello era fondata sulle stesse ragioni di fatto già poste a base della sentenza di primo grado, e quindi operava il limite di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha inoltre dichiarato non più proponibile la doglianza di motivazione insufficiente/contraddittoria a seguito della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando il principio del "minimo costituzionale" del sindacato motivazionale. Ha escluso poi il travisamento della prova, osservando che la contestazione riguardava in realtà la valutazione del contenuto delle denunce e delle altre prove, riservata al giudice di merito; la Corte d’appello, peraltro, aveva anche evidenziato che il ricorrente avrebbe potuto offrire scritture contabili o altri fatti positivi contrari per dimostrare la non riferibilità dei prodotti al proprio esercizio. È stata disattesa anche la doglianza sulla mancata audizione in sede amministrativa, poiché nel giudizio di opposizione rileva il rapporto e non il solo atto, con possibilità di far valere in sede giurisdizionale le difese non svolte in sede amministrativa. È stata infine respinta la censura sulla pretesa prova negativa, affermandosi che l’onere della prova non viene meno per i fatti negativi e che tali fatti possono essere dimostrati mediante fatti positivi contrari o presunzioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese; è stata invece esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., per mancanza dell’elemento oggettivo del danno. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione d’appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma non sono più denunciabili in cassazione i meri vizi di insufficienza, contraddittorietà o lacunosità della motivazione, salvo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 3 L. 689/1981

    La presunzione di responsabilità/colpevolezza richiamata dal giudice di merito non è superata da mere contestazioni difensive, occorrendo prova idonea a escludere la riferibilità dei prodotti al soggetto sanzionato.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    La condanna per lite temeraria richiede anche l’accertamento dell’elemento oggettivo del danno subito dalla controparte; in difetto, la domanda va respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la mera rivalutazione del materiale probatorio, quando la doglianza si traduca in una richiesta di diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime questioni di fatto già esaminate.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono deducibili solo anomalie motivazionali che si risolvano in una reale mancanza di motivazione costituzionalmente rilevante.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando vi sia una svista sul contenuto oggettivo del mezzo di prova, non quando si contesti la valutazione logica o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • L’onere della prova grava anche sui fatti negativi: quando non sia possibile dimostrarne direttamente l’inesistenza, essi possono essere provati mediante fatti positivi contrari o attraverso presunzioni.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata audizione in sede amministrativa dell’interessato non determina nullità del provvedimento, potendo le difese essere pienamente svolte in sede giurisdizionale.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone la prova degli elementi richiesti dalla norma, incluso il danno subito dalla parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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