Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17603/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro emessi in relazione a due cessioni di rami aziendali stipulate dalla società poi fallita in favore di due diverse società. L’Ufficio aveva rideterminato in aumento il valore dell’avviamento e, conseguentemente, la base imponibile dell’imposta di registro. In primo grado e in appello le censure della parte privata avevano portato a una diversa qualificazione dell’operazione e a una rideterminazione della base imponibile. La Corte di cassazione, con sentenza n. 9997 del 2019, aveva però dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell’Amministrazione per asserita mancata prova della notifica del ricorso alla controparte. L’Agenzia ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: la Corte non avrebbe considerato l’avviso di ricevimento e la nota di deposito/iscrizione a ruolo dai quali risultava che il ricorso era stato ritualmente depositato e che la notifica al fallimento era stata eseguita presso il domicilio eletto. In sede rescissoria, l’Agenzia ha poi riproposto tre motivi di ricorso per cassazione contro la decisione regionale: 1) violazione delle norme del processo tributario e dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di merito riqualificato d’ufficio le cessioni da rami d’azienda a singoli contratti di appalto; 2) vizio motivazionale per non avere considerato che l’oggetto delle cessioni era un complesso aziendale e non solo appalti; 3) violazione delle norme sull’imposta di registro per avere ancorato la base imponibile a un valore accettato in un diverso procedimento.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione, ritenendo sussistente l’errore di fatto sul presupposto della mancata considerazione, da parte della precedente decisione di legittimità, di un documento ritualmente depositato che attestava la produzione dell’avviso di ricevimento e quindi la prova della notifica del ricorso. Revocata la sentenza n. 9997/2019, la Corte ha poi esaminato il ricorso per cassazione originario e ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il principio decisivo affermato è che, nel processo tributario impugnatorio, il giudice non può introdurre d’ufficio una diversa qualificazione del contratto o dell’atto registrato, ampliando il thema decidendum oltre i motivi di ricorso del contribuente e alterando così i presupposti dell’imposizione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È la norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto; nel caso concreto è stata ritenuta utilizzabile per rimuovere una decisione fondata sulla mancata percezione di un documento ritualmente depositato.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio consiste in una svista percettiva, non in un errore di giudizio; deve risultare dagli atti o documenti della causa, essere decisivo e non riguardare un punto controverso deciso dalla Corte.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del ricorso per cassazione e dei documenti allegati integra un atto interno al giudizio di legittimità rilevante ai fini della verifica dell’errore di fatto.

  • art. 36 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per sottolineare che l’inserimento materiale degli atti nel fascicolo è attività rimessa alla Cancelleria, non alla parte.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Concorre a definire la struttura impugnatoria del processo tributario e la delimitazione del thema decidendum.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per affermare che il processo tributario ha ad oggetto l’impugnazione di atti specifici e la verifica della legittimità della pretesa in essi contenuta.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi previsti dalla legge e non consentono al giudice di ampliare d’ufficio l’oggetto del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o su questioni non dedotte, né riqualificare d’ufficio l’atto in modo da introdurre una causa petendi diversa da quella devoluta.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso originario in relazione alla determinazione della base imponibile dell’imposta di registro.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso originario per contestare i criteri di valutazione adottati per la liquidazione dell’imposta di registro.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile quando la Corte di cassazione supponga inesistente un documento ritualmente prodotto e decisivo, purché la svista sia immediatamente riscontrabile dal confronto tra sentenza e atti e non concerna un punto controverso deciso in base a valutazioni o interpretazioni.
  • Ai fini della revocazione, per "atti o documenti della causa" devono intendersi anche quelli che la parte ha ritualmente prodotto e che avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo, ma che non vi sono per disguido dell’ufficio; la parte che abbia correttamente depositato l’atto può confidare che esso sia considerato dal giudice.
  • Nel processo tributario di impugnazione, il thema decidendum è delimitato dai motivi specificamente dedotti dal contribuente contro l’atto impositivo; il giudice non può annullare o riqualificare d’ufficio l’atto sulla base di vizi o qualificazioni diversi da quelli dedotti, anche se emergano dagli atti di causa.
  • La riqualificazione d’ufficio di un contratto o di un’operazione economica, quando comporti la trasformazione radicale del presupposto impositivo, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e altera illegittimamente la base della pretesa fiscale.
  • Se un motivo di ricorso per cassazione è fondato e assorbente, gli altri motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
  • L’errore percettivo rilevante in sede di revocazione non coincide con l’omesso apprezzamento valutativo di un documento, ma con la sua erronea inesistenza nel processo nonostante la regolare produzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.