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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26622/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La sentenza di appello aveva assolto gli imputati dal capo B per sequestro di persona in danno di una persona offesa, mentre per il capo A aveva confermato la responsabilità per rapina aggravata commessa in concorso, ai danni di una filiale bancaria, rideterminando le pene. In Cassazione, per il primo imputato si lamentava: 1) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la sua condotta processuale collaborativa, l'età avanzata e le condizioni personali non erano state adeguatamente valorizzate e che la motivazione era contraddittoria rispetto al coimputato; 2) l'illegittimità del mantenimento del sequestro dei beni rinvenuti presso la sua abitazione e della trasmissione degli atti a un'altra procura per ipotizzata ricettazione, per difetto di motivazione, carenza di presupposti e incompetenza territoriale. Per il secondo imputato si deduceva: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, ritenuta fondata su indizi congetturali e su una ricostruzione alternativa e contraddittoria del suo contributo alla rapina; 2) vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti, anche in relazione ai precedenti penali e alla mancata ammissione dei fatti, ritenuta illegittimamente valorizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del secondo imputato. Quanto al primo imputato, ha ritenuto infondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, confermando che il giudice di merito può fondarsi sugli elementi ritenuti decisivi e sulla personalità desunta dai precedenti e dalla gravità del fatto; ha invece accolto il motivo relativo al mantenimento del sequestro, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale capo, perché una volta escluso ogni nesso tra i beni sequestrati e il reato di rapina non è consentito mantenere il vincolo reale in funzione esplorativa di un diverso e solo ipotizzato reato di ricettazione, né trasmettere gli atti per tali accertamenti. Nel resto, il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile. Il secondo imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 605 c.p.

    Richiamato come titolo del capo B, per il quale la corte di merito aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.

  • art. 628 c.p.

    Richiamato come titolo del capo A, rapina aggravata commessa in concorso, con uso di armi e da più persone riunite.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, che può negarle valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o la sola assenza di elementi positivi, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

  • art. 133 c.p.

    Gli indici relativi alla personalità del reo, alle modalità del fatto e alla sua entità possono essere utilizzati ai fini della valutazione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.

  • art. 263 c.p.p.

    Disciplina la restituzione delle cose sequestrate e la controversia sulla loro appartenenza, ma non attribuisce al giudice il potere di mantenere il sequestro per future verifiche su un diverso e soltanto ipotizzato reato.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato solo come ipotesi di reato diversa e non accertata, per la quale la corte territoriale aveva trasmesso gli atti alla procura ritenuta competente.

  • art. 708 c.p.

    Richiamato dalla difesa in via subordinata come eventuale diversa qualificazione contravvenzionale, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo è aspecifico, perché si limita a reiterare censure già respinte senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In sede di legittimità sono deducibili vizi della motivazione solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    La responsabilità può essere affermata sulla base di indizi valutati unitariamente, purché convergenti e reciprocamente corroboranti, con percorso argomentativo completo e logico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di non essere considerato colpevole sino a condanna definitiva e all'impossibilità di valorizzare la mancata ammissione dei fatti in senso sfavorevole.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa a sostegno del diritto al silenzio e delle garanzie difensive, in relazione al giudizio di bilanciamento e alla mancata collaborazione processuale.

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche costituiscono un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che può negarle anche valorizzando un solo elemento decisivo, compresa la mera assenza di elementi positivi, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è legittimo valorizzare la storia criminale dell'imputato, la gravità del fatto, la reiterazione di condotte analoghe e gli elementi di personalità desumibili dal processo, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre censure già disattese o a sollecitare una lettura alternativa dei fatti.
  • La responsabilità penale può essere affermata anche su base indiziaria, purché gli indizi siano valutati complessivamente e risultino gravi, precisi e concordanti, con motivazione logica e coerente.
  • La mancata ammissione dei fatti o la scelta di non collaborare non possono essere assunte automaticamente come prova di colpevolezza, ma possono essere considerate nel contesto complessivo della valutazione del trattamento sanzionatorio se non in contrasto con i principi di garanzia.
  • Una volta escluso il nesso tra le cose sequestrate e il reato per cui si procede, il sequestro non può essere mantenuto per finalità esplorative rispetto a un diverso reato solo ipotizzato; l'art. 263 c.p.p. non consente di trattenere il vincolo reale per future indagini su fatti ancora da accertare.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniSequestroProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

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