Sentenza del 07/10/2015 n. 20044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’avviso con cui l’Ufficio di Lecco aveva attribuito per trasparenza al socio A.A., ai sensi dell’art. 5 TUIR, la quota di maggior reddito della società di persone e liquidato l’IRPEF per il 2003. La CTR Lombardia, con sentenza dell’8 novembre 2011 n. 122, aveva rigettato l’appello e confermato la legittimità dell’accertamento. I ricorrenti hanno proposto sette motivi di cassazione, relativi a vizi processuali, motivazionali e violazioni di legge. La Corte non li ha esaminati: ha rilevato d’ufficio che nei giudizi di merito non avevano partecipato né la società né tutti i soci, nonostante la necessità del loro coinvolgimento nella controversia sull’accertamento del reddito societario e dei conseguenti redditi di partecipazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato nullo l’intero giudizio di primo e secondo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, litisconsorti necessari. Non era possibile sanare il vizio riunendo il procedimento in cassazione, poiché non risultava la pendenza di giudizi autonomi che coinvolgessero tutte le parti necessarie. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Lecco affinché integri il contraddittorio e decida nuovamente; al giudice di rinvio spetta liquidare anche le spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso nel merito la legittimità dell’accertamento né i sette motivi di ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 92, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando la controversia fiscale riguarda elementi comuni dell’accertamento di una società di persone e l’imputazione per trasparenza del reddito ai soci, il ricorso impone la partecipazione al processo di tutti i soggetti necessari. La decisione resa senza di loro è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta, infatti, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -.
Il reddito della società di persone è imputato automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione, anche se non è stato effettivamente percepito. Perciò, se si contestano elementi comuni dell’accertamento societario, la controversia coinvolge inscindibilmente società e soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
Codice di procedura civile, art. 274
E' stato altresì precisato che, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un'identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l'annullamento delle sentenze di merito.
La riunione in cassazione può evitare l’annullamento per difetto di contraddittorio solo in presenza di autonomi giudizi promossi da tutti i soggetti interessati e trattati e decisi in modo coordinato e sostanzialmente identico, così da escludere rischi di decisioni contrastanti. In questo caso tali condizioni non risultavano.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 3
La Corte ha disposto la cassazione con rinvio al primo giudice, la Commissione tributaria provinciale di Lecco, perché provveda all’integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie sull’accertamento del reddito di una società di persone e sulla sua imputazione per trasparenza, devono partecipare al processo la società e tutti i soci, quando si discutono elementi comuni dell’accertamento; restano escluse le questioni esclusivamente personali del singolo socio.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, e normalmente comporta la cassazione con rinvio al primo giudice per integrare il contraddittorio.
- La riunione dei procedimenti può costituire rimedio soltanto se risultano giudizi autonomi di tutti i soggetti necessari, coordinati e decisi in modo sostanzialmente uniforme. Non basta la mera possibilità che altri procedimenti siano stati instaurati.
- La decisione processuale sulla nullità non equivale a una pronuncia sulla fondatezza dell’accertamento fiscale: nel caso concreto la legittimità dell’imponibile e dell’IRPEF per il 2003 resta da riesaminare dopo la regolare integrazione del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 ott 2015Sentenza del 07/10/2015 n. 20021 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2015Sentenza del 07/10/2015 n. 20023 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2015Sentenza del 07/10/2015 n. 20025 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2015Sentenza del 07/10/2015 n. 20027 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2015Sentenza del 07/10/2015 n. 20028 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2015Sentenza del 07/10/2015 n. 20039 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →