Cassazione Penale, Sentenza n. 19605/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di archiviazione per il reato di truffa (art. 640, comma 2 c.p.) nei confronti di Esposito Patrizia e aveva ordinato l'iscrizione a carico dell'indagata anche per il reato previsto dall'art. 493 c.p. Il PM deduceva che il giudice avesse agito in modo abnorme perché, essendo gli illeciti distinti, il GIP avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione relativamente alla truffa senza disporre nuove iscrizioni per reati diversi dalla richiesta iniziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittimo il comportamento del GIP, rilevando che il giudice di merito non ha ecceduto le proprie competenze: l'ordinanza impugnata non si è limitata a respingere la richiesta di archiviazione, ma ha disposto l'iscrizione per un'ipotesi di reato alternativa e ha invitato il Pubblico Ministero a "svolgere le indagini che riterrà eventualmente opportune in relazione a tale ipotesi di reato, alternativa al reato già iscritto". Ciò autorizza il PM a compiere nuove indagini e a rivalutare successivamente le iniziative processuali (nuova richiesta di archiviazione o formulazione dell'imputazione), senza che il GIP abbia usurpato la funzione di diretta promozione dell'azione penale.
Norme richiamate
Riferito come il reato di truffa commessa tramite internet: il giudice ha valutato la richiesta di archiviazione relativa a tale fattispecie e ha ritenuto necessario disporre ulteriori indagini.
Indicata come ulteriore ipotesi di reato per la quale il GIP ha ordinato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, a fronte degli elementi risultanti dalle indagini.
Menzionato nel ricorso: la Corte distingue tra fatti diversi ma conferma che il GIP può iscrivere fatti alternativi e disporre nuove indagini per verificarne la sussistenza.
Richiamato per sottolineare le regole formali dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato: l'iscrizione è necessaria quando il giudice ordina nuove indagini e serve a garantire la legalità formale dell'attività investigativa.
Richiamiato nel contesto del procedimento di archiviazione: il GIP, non accogliendo l'archiviazione, può ordinare nuove indagini; tuttavia non può sostituirsi al PM nella concreta formulazione dell'imputazione per reati diversi (atto abnorme se si traduce in imputazione coatta su fatto diverso).
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità rilevata nella sentenza (es. Corte cost., sent. n. 88/1991, n. 478/1993; Sez. U. n. 4319/2013, n. 40984/2018, n. 10728/2021)
La giurisprudenza richiamata conferma che il controllo del giudice sull'archiviazione deve riguardare l'integralità dell'indagine e che il GIP ha il potere di disporre iscrizioni e nuove indagini, pur senza sostituirsi al PM nella promozione dell'azione penale; è invece censurabile l'ordine di imputazione coatta per reati diversi da quelli indicati dal PM.
Massime di principio
- Il GIP, decidendo su una richiesta di archiviazione, non è vincolato esclusivamente al "petitum" del pubblico ministero ma deve valutare l'integralità delle risultanze e può ordinare nuove indagini o iscrizioni per ipotesi alternative o aggiuntive.
- Va distinta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dall'ordine di imputazione coatta: l'iscrizione per nuove indagini è un potere legittimo del GIP, mentre l'ordine di imputazione coatta per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione può essere considerato atto abnorme.
- Se il GIP ordina l'iscrizione per un'ipotesi alternativa e incarica il PM di svolgere ulteriori accertamenti, non si determina paralisi del procedimento: il PM è autorizzato a indagare e, alla luce degli esiti, potrà scegliere se archiviare o formulare l'imputazione.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile solo se è possibile dimostrare che il giudice ha ecceduto i propri poteri o ha emesso una decisione estranea al sistema procedurale; semplici divergenze sulla valutazione delle prove o sulla qualificazione del fatto, quando rientrano nei poteri di impulso del GIP, non costituiscono motivo sufficiente per la cassazione.
- In situazioni analoghe, chi ricorre deve provare che il GIP ha compiuto un atto che abbia effettivamente sostituito la funzione del pubblico ministero (es. ordinando direttamente l'imputazione per reati non indagati), mentre la contestuale indicazione di "svolgere le indagini" legittima l'intervento del PM e rende legittimo il provvedimento.
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