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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00351/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione a un precetto deducendo la mancanza della formula esecutiva. Nel giudizio di merito, il creditore opposto aveva sostenuto di aver rinunciato al precetto prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, applicando la soccombenza virtuale, aveva condannato il creditore al pagamento delle spese. In cassazione il creditore ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 306 c.p.c.: con il primo ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio, senza pronunce condannatorie; con il secondo ha affermato che la notificazione della rinuncia, avvenuta prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, avrebbe già prodotto effetto estintivo, impedendo una statuizione sulla cessazione della materia del contendere e sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha precisato che la rinuncia al precetto, quando l'opposizione sia già stata proposta, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere; ciò non impedisce alla controparte di iscrivere la causa a ruolo per ottenere la regolazione delle spese, soprattutto quando il vizio del precetto abbia effettivamente imposto la reazione giudiziale. La Corte ha inoltre distinto la rinuncia al precetto dalla rinuncia agli atti del giudizio, richiamata da parte resistente, e ha confermato che, nel caso concreto, la rinuncia era stata notificata dopo l'opposizione, rendendo corretta l'applicazione della soccombenza virtuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La norma sulla rinuncia agli atti del giudizio non si applica in modo automatico alla rinuncia al precetto già opposto; in tale ipotesi non si determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, con possibilità di regolare le spese secondo soccombenza virtuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La rinuncia al precetto, se interviene dopo la proposizione dell'opposizione, non estingue il giudizio di opposizione, ma determina cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia al precetto, la parte che ha provocato la reazione giudiziale può essere condannata alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La rinuncia al precetto è istituto distinto dalla rinuncia agli atti del giudizio: non può esservi assimilazione automatica ai fini degli effetti estintivi e della disciplina delle spese.
  • Quando l'opposizione è stata resa necessaria da un vizio del precetto, la successiva rinuncia del creditore non esclude che l'opponente possa proseguire il giudizio per il solo regolamento delle spese.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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