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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01182/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna inflitta in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. I motivi riguardavano: il giudizio di responsabilità, la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le doglianze erano, da un lato, una mera riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito e, sostanzialmente, miravano a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione del fatto; dall'altro, erano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; l'ordinanza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a indicarla come titolo del reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Sono inammissibili le doglianze generiche che non individuano specifiche criticità della motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

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