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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12489/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 240 e 240-bis c.p. (per finalità di confisca) su beni intestati al ricorrente: 50% di un fabbricato, 50% di un terreno e un buono fruttifero da €60.000. Il ricorrente aveva dedotto due motivi: (1) violazione del principio del giudice naturale per presunta illegittima sostituzione del Gip (motivo poi rinunciato); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver applicato la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale (art. 12 sexies L. 1992, ora art. 240-bis c.p.) ai beni intestati a terzo senza prova dell'interposizione fittizia, sostenendo che le risorse derivassero da donazione/successione ereditaria da parte della nonna Anna Mazza e che la nonna non fosse stata condannata per reati di criminalità organizzata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo (giudice naturale) rinunciato e ha respinto il secondo motivo ritenendolo infondato. È stato confermato il sequestro preventivo su tutti i beni indicati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi circa la sproporzione patrimoniale e l'interposizione fittizia, richiamando la consolidata modalità familiare dei Moccia di intestare fittiziamente beni a congiunti o prestanome e rilevando elementi che collegano la nonna Anna Mazza all'associazione mafiosa. La Corte ha altresì ricordato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto nelle misure cautelari reali e la possibilità di provare l'interposizione anche per indizi conformemente all'art. 192, comma 2 c.p.p. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'ordinanza di conferma del sequestro è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Dispositivo usato come fondamento per il sequestro preventivo in vista di futura confisca; il tribunale ha ritenuto che i beni fossero riconducibili all'accumulo patrimoniale illecito e quindi suscettibili di sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies L. 1992)

    Applicata la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale anche ai beni intestati a terzi: il Tribunale ha ritenuto che la presunzione non fosse stata efficacemente confutata dalle dichiarazioni difensive e dalla documentazione sulla successione/donazione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato il limite della cassazione in tema di provvedimenti cautelari reali: il ricorso per cassazione è possibile solo per violazione di legge (art.325 c.p.p.) e per vizi della motivazione così radicali da renderla inesistente o incomprensibile.

  • art. 178 lett. a) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nullità invocata per la presunta violazione del principio del giudice naturale; tuttavia il motivo è stato rinunciato e non esaminato nel merito.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che l'interposizione fittizia può essere provata anche per indizi, purché questi soddisfino i requisiti di attendibilità e connessione logica previsti dall'art.192, comma 2 c.p.p.; il Tribunale aveva ritenuto sussistenti indizi idonei.

Massime di principio

  • La misura di sequestro preventivo finalizzata alla confisca prevista dagli artt. 240 e 240-bis c.p. può essere disposta anche su beni formalmente intestati a terzi quando sussistano gravi indizi che configurino interposizione fittizia o sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi leciti.
  • La semplice prova documentale della titolarità formale (donazione o successione) non è automaticamente sufficiente a escludere l'origine illecita dei beni: occorre dimostrare con elementi tracciabili e specifici la concreta provenienza lecita delle risorse (es. movimenti bancari identificabili, redditi locativi documentati e riconducibili).
  • In contesti di criminalità organizzata, i tribunali sono portati a valutare la 'disponibilità condivisa' dei beni in capo al nucleo familiare/ clan: l'intestazione a congiunti può essere considerata simulata se emerge una prassi familiare consolidata di intestazioni fittizie.
  • La prova dell'interposizione può essere fornita anche per indizi purché gli indizi siano logicamente connessi e rispettino i requisiti di serietà e gravità previsti dall'art.192, comma 2 c.p.p.; pertanto le inferenze indiziarie ben motivate possono reggere il sequestro.
  • In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari reali è molto limitato: è valutata la violazione di legge o vizi radicali della motivazione, non la rivalutazione piena degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice del merito.
  • Per il terzo intestatario che intenda opporsi al sequestro è strategico fornire una catena documentale chiara, distintiva e tracciabile che dimostri l'esclusiva e lecita provenienza delle somme impiegate per gli acquisti, con riferimenti temporali e contabili precisi.
  • La rinuncia a un motivo di ricorso (es. giudice naturale) impedisce alla Corte di esaminarlo: se si intende contestare procedure formali è importante non rinunciare anticipatamente a punti potenzialmente decisivi.
  • Nel valutare la sproporzione patrimoniale, i giudici considerano l'intero contesto familiare e la posizione economica complessiva del capofamiglia quando vi sono elementi che collegano i beni al nucleo associativo.

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