Cassazione Penale, Ordinanza n. 06713/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, ha disposto anche il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la sua condanna per tentato furto aggravato e porto di oggetto atto a offendere. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. In sostanza si contestava la valutazione compiuta dai giudici di merito sulla misura della pena e sulla mancata valorizzazione di elementi favorevoli all'imputato, invocando anche la scelta del rito abbreviato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e la negativa biografia penale dell'imputato, con doglianze di appello già generiche e non idonee a essere riproposte in cassazione come richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
Norme richiamate
La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve tener conto degli elementi indicati dalla norma e motivare in modo congruo e logico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la legittimità della sanzione economica conseguente all'inammissibilità colpevole del ricorso.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la motivazione sulla pena e sulle attenuanti generiche è insindacabile se congrua e logica.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01
Richiamata per il medesimo principio sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione ex art. 133 c.p.
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01
Richiamata per affermare che la scelta del rito abbreviato non incide, di per sé, sulla valutazione dell'incidenza delle attenuanti generiche.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Richiamata per confermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità evidente e colpevole.
Massime di principio
- La censura relativa alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una diversa valutazione di merito, a fronte di una motivazione del giudice di appello congrua e logicamente coerente.
- Il giudice di merito, nel dosare la pena e nel decidere sulle attenuanti generiche, può valorizzare gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., inclusa la negativa biografia penale dell'imputato, e la sua valutazione è censurabile solo per vizi effettivi di motivazione o violazione di legge.
- La mera invocazione del rito abbreviato non impone di per sé un diverso apprezzamento sulla concessione o sul bilanciamento delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'impugnazione presenti profili di colpa, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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