Cassazione Civile, Ordinanza n. 05195/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
Un ente previdenziale di categoria impugnava la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione di un geometra avverso una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali minimi per gli anni 2008-2012, emessa a seguito di iscrizione d'ufficio alla Cassa. La corte territoriale aveva ritenuto che i presupposti per l'iscrizione e per la contribuzione richiedessero un esercizio continuativo della professione e che l'art. 5 dello Statuto della Cassa non potesse derogare alla disciplina di legge; aveva inoltre valorizzato il numero di atti professionali prodotti (33 nel periodo) ritenendolo insufficiente a dimostrare l'abitualità. Con il ricorso per cassazione la Cassa deduceva: 1) violazione di varie disposizioni di legge e dell'art. 5 dello Statuto, per avere la Corte d'appello ritenuto illegittima la norma statutaria; 2) violazione delle medesime disposizioni per non aver considerato che la cartella riguardava la contribuzione minima; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle delibere della Cassa, per avere posto a carico dell'ente l'onere della prova dei presupposti dell'iscrizione d'ufficio, anziché sul professionista l'onere di provare il contrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittimo il potere regolamentare della Cassa di imporre la contribuzione minima anche in caso di attività professionale saltuaria o occasionale, con obbligo di iscrizione per gli iscritti all'albo, irrilevanti il mancato reddito e l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento della fattispecie alla luce del principio affermato. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
L'autonomia delle casse privatizzate consente l'esercizio del potere regolamentare nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, anche in materia di contribuzione minima e obbligo di iscrizione.
L. n. 335/1995, art. 3, comma 12
Richiamata quale base normativa del sistema previdenziale privatizzato, nel quadro della legittimità della regolamentazione della Cassa.
Norma richiamata in relazione all'assetto delle forme previdenziali professionali e all'autonomia regolamentare dell'ente.
d.lgs. n. 296/2006, art. 1, comma 763
Richiamato a sostegno della disciplina del riassetto delle casse e dei loro poteri regolamentari.
l. n. 147/2013, art. 1, comma 488
Norma richiamata nel sistema delle fonti che disciplinano la previdenza dei professionisti.
L. n. 37/1967, art. 1
Richiamata quale base normativa della previdenza dei geometri.
La Corte di cassazione ha ribadito che tali disposizioni non escludono la legittimità della contribuzione minima anche in caso di attività saltuaria od occasionale, alla luce del potere regolamentare della Cassa.
art. 5 Statuto della Cassa
È legittimo nella parte in cui prevede l'obbligo di contribuzione minima e l'iscrizione alla Cassa per gli iscritti all'albo, anche se l'attività è svolta in modo saltuario o occasionale.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del sistema previdenziale obbligatorio della categoria.
Richiamato nel terzo motivo per la ripartizione dell'onere della prova; il motivo è però rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nei sistemi previdenziali privatizzati delle casse professionali è legittimo prevedere, tramite regolamento statutario approvato, l'obbligo di iscrizione e di contribuzione minima per tutti gli iscritti all'albo, anche quando l'attività professionale sia svolta in modo saltuario o occasionale.
- Ai fini dell'obbligo contributivo non è decisivo che il professionista abbia prodotto reddito da attività professionale né che sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, se la disciplina statutaria e l'assetto normativo di riferimento prevedono la contribuzione minima.
- L'accertamento della saltuarietà o occasionalità dell'attività professionale non coincide con l'assenza di attività: anche un numero esiguo di atti professionali nel periodo considerato può essere sufficiente a integrare esercizio della professione ai fini previdenziali, secondo la disciplina applicabile.
- Quando la Corte di cassazione qualifica come legittimo il potere regolamentare della cassa di imporre la contribuzione minima, resta assorbito ogni ulteriore profilo relativo alla ripartizione dell'onere della prova sui presupposti dell'iscrizione d'ufficio.
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