Cassazione Penale, Sentenza n. 27741/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., motivata dalla precedente ordinanza (12/10/2022) di revoca della semilibertà; la revoca era stata impugnata e quindi non era definitiva al momento della decisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la preclusione triennale derivante dalla revoca del beneficio a partire dalla data del provvedimento di revoca e non dalla sua eventuale definitività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e secondo i principi indicati dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
La preclusione triennale per l'accesso a benefici penitenziari deriva dall'accertamento di una revoca del beneficio e trova inizio dalla data del provvedimento di revoca, non dalla data del passaggio in giudicato; la sua funzione è quella di incidere sulla valutazione dell'idoneità rieducativa, pur nel quadro della discrezionalità del giudice.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sez. 1, n. 29095 del 5/6/2003 (Ferrone)
Giurisprudenza di legittimità che conferma che il termine triennale parte dalla data del provvedimento di revoca e non dal suo giudicato formale.
Sez. 1, n. 2471 del 17/12/2008 (Vasienti)
Ulteriore pronuncia di legittimità che sostiene la stessa interpretazione circa il termine a quo della preclusione.
Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014 (Violi)
Giurisprudenza che ha interpretato in senso non vincolante la preclusione conseguente alla condanna per evasione, contribuendo al quadro interpretativo della norma.
Corte costituzionale, n. 189 del 2010
Pronuncia usata a supporto dell'interpretazione non vincolante della preclusione in alcuni casi (evasione).
Corte costituzionale, n. 87 del 2004
Ha ritenuto compatibile con la Costituzione la preclusione conseguente a revoca del beneficio, sottolineando il carattere discrezionale del provvedimento di revoca.
Corte costituzionale, n. 173 del 2021
Richiama la compatibilità costituzionale della preclusione legata alla revoca, ponendo attenzione sulla rilevanza della durata (triennio) nel controllo di proporzionalità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Citata in tema di criteri per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui richiamata per la valutazione circa la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater ord. pen. opera dalla data del provvedimento di revoca del beneficio, indipendentemente dal fatto che tale provvedimento sia stato impugnato o sia divenuto definitivo.
- La revoca del beneficio ha rilevanza immediata ai fini dell'idoneità rieducativa: la norma incide sulla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un automatismo irreversibile in tutti i casi.
- In casi di condanna per evasione la preclusione può essere interpretata in modo non vincolante; pertanto, a seconda delle circostanze concrete, il giudice può modulare la risposta esecutiva in funzione del principio rieducativo.
- Se si contesta una revoca, è strategico dedurre elementi concreti e aggiornati che attestino la rieducazione e l'affidabilità del detenuto, poiché la discrezionalità del giudice permette di tener conto di fatti sopravvenuti.
- Se la preclusione appare lesiva del principio rieducativo per la sua durata o per effetti concreti, è possibile prospettare profili di incostituzionalità basati sulla proporzionalità e sulla esercitabilità del diritto alla rieducazione, pur sapendo che la giurisprudenza costituzionale ha finora ritenuto compatibile la norma nel suo complesso.
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