Sentenza n. 801/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di esclusione della lista "Donne e Diritti" dalla competizione elettorale per le elezioni comunali di San Giovanni in Fiore
Esito
Favorevole al resistente (commissione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’esclusione della lista "Donne e Diritti" dalle elezioni comunali, deducendo la violazione dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960, del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis. In primo luogo, hanno sostenuto che i fogli contenenti le sottoscrizioni, pur privi di numerazione, timbri o firme di congiunzione, fossero stati saldamente uniti mediante nastro adesivo e costituissero un unico fascicolo materiale, idoneo a garantire la genuinità della volontà dei sottoscrittori. In secondo luogo, hanno affermato che la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, completa dell’indicazione delle liste collegate, fosse presente nella documentazione relativa a un’altra lista collegata e che la Commissione avrebbe dovuto procedere all’integrazione documentale, in applicazione anche dell’art. 18 l. n. 241/1990. In terzo luogo, hanno contestato la rilevanza dell’omessa indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere comunale, sostenendo che tali dichiarazioni fossero materialmente inserite nel fascicolo della lista e che il collegamento potesse essere desunto aliunde. Infine, hanno denunciato la violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 570/1960 per il mancato ricorso al soccorso istruttorio, assumendo che le irregolarità fossero meramente formali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l’esclusione perché i moduli erano composti da un atto principale e due atti separati, ciascuno formato da più fogli, con le indicazioni della lista e dei candidati soltanto nel primo foglio. Gli ulteriori fogli erano uniti al primo esclusivamente mediante nastro adesivo trasparente, senza timbri o firme di congiunzione. Secondo il Collegio, la mera unione materiale non assicura la sostanziale unitarietà del modulo né la piena e consapevole riferibilità delle sottoscrizioni alla lista e ai candidati; occorre un quid pluris, quale un timbro trasversale o una firma di congiunzione. Anche il terzo motivo è stato respinto: l’omessa indicazione della specifica lista nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere comunale costituisce una lacuna sostanziale, non superabile mediante elementi estrinseci o ricostruzioni indiziarie della volontà dei candidati. Il collegamento tra candidato e lista deve risultare da un’esplicita manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione autenticata, che non può essere ricostruita postumamente aliunde. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: il soccorso istruttorio previsto dall’art. 33 d.P.R. n. 570/1960 è ammesso soltanto in ipotesi eccezionali e per vizi meramente formali, quando non sussistano dubbi sul contenuto sostanziale dell’atto; non può essere utilizzato per colmare lacune sostanziali né rileva una successiva dichiarazione dell’autenticatore sulla materiale unione dei fogli. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché gli altri vizi erano già sufficienti a giustificare l’esclusione. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
La disposizione richiede che la documentazione consenta di verificare con certezza la sostanziale unitarietà del modulo e la consapevole riferibilità delle sottoscrizioni alla specifica lista e ai relativi candidati; quando le firme sono apposte su fogli separati, la mera unione materiale non è sufficiente senza timbri o firme di congiunzione.
art. 33 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Il soccorso istruttorio ha portata tassativa e consente soltanto la regolarizzazione di vizi meramente formali, in ipotesi eccezionali e purché non sorgano dubbi sul contenuto sostanziale dell’atto; non può sanare lacune sostanziali mediante ricostruzioni postume.
art. 72 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla documentazione concernente il collegamento tra la candidatura a sindaco e le liste, ma il motivo fondato su tale disciplina non è stato esaminato perché assorbito.
art. 18 l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l’integrazione documentale, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nella presentazione delle liste elettorali, quando le sottoscrizioni sono raccolte su fogli separati dal modulo recante il contrassegno, i fogli devono essere collegati mediante un elemento idoneo ad attestare la loro sostanziale unitarietà, quale un timbro o una firma di congiunzione; la mera spillatura o unione mediante nastro adesivo non è sufficiente a garantire la consapevole riferibilità delle firme alla lista e ai candidati.
- Il collegamento tra un candidato e una specifica lista deve risultare da un’esplicita manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; tale requisito sostanziale non può essere ricostruito successivamente sulla base di elementi estrinseci o indiziari.
- Il soccorso istruttorio previsto per la presentazione delle candidature può operare soltanto per irregolarità meramente formali e in ipotesi eccezionali, come caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell’amministrazione, purché non sussistano dubbi sul contenuto sostanziale dell’atto.
- Il principio di favor partecipationis e quello di strumentalità delle forme non consentono di superare carenze documentali che incidono sulla certezza della volontà dei sottoscrittori o dei candidati, poiché le formalità della presentazione delle liste presidiano esigenze sostanziali di autenticità e certezza della competizione elettorale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 986/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 987/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 988/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 989/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 990/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 991/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →