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Sentenza

Sentenza n. 988/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1048/2024, del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6277/2024), pubblicata in data 18.04.24, notificata il 23.07.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro nella misura di n. 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (dalla parte calcolati in euro 7.650,72).

Giustizia amministrativa202600341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che condannava il Ministero al pagamento del risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle un risarcimento pari a quattro mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, quantificato dalla parte in euro 7.650,72, oltre interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza in forma conforme all'originale e dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali. La sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, ed era stata notificata al Ministero presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'inerzia ministeriale, il Collegio ha ordinato il pagamento delle somme liquidate dal giudice civile, oltre agli interessi legali richiesti, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a soggetti dell'amministrazione diversi da quelli appartenenti al proprio Dipartimento e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, inclusi, ove necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dirigente o funzionario incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della serialità delle inottemperanze ministeriali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere azionata sulla base della copia attestata conforme all'originale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. e, in combinato disposto con l'art. 35, comma 8, ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha previsto l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, deve essere decorso inutilmente prima dell'avvio dell'azione esecutiva contro l'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato in copia conforme e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato civile di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento del capitale e degli interessi dovuti entro un termine perentorio, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato senza essere vincolato dalle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può pertanto delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione della stessa amministrazione.
  • Per l'esecuzione di una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i pertinenti capitoli di spesa dell'amministrazione o dell'ufficio competente e, secondo criteri di buona amministrazione, anche altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente o funzionario pubblico in connessione con i suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera ricompreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaStabilizzazione e precariato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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