Sentenza n. 989/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 120/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 594/2024), pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 826,57.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 826,57 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con il pagamento del capitale di euro 826,57 e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari del giudizio civile.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali. La sentenza civile era stata certificata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L'inerzia ministeriale non era contestata. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudice civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a soggetti dell'amministrazione diversi da quelli appartenenti al proprio Dipartimento, senza il limite delle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della seriale inerzia ministeriale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata ritenuta validamente attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR lo ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato validamente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato civile recante una condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo deve ordinare il pagamento entro un termine prefissato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice ai fini dell'integrale esecuzione del giudicato senza essere limitato dalle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione amministrativa.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio dell'amministrazione obbligata o dell'articolazione competente e, se necessario, altri strumenti contabili disponibili, compresi fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente o funzionario pubblico in connessione con i compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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