Sentenza n. 986/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “- della nota del Comune di Torino, Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, inviata via PEC in pari data, con la quale la Dirigente in Staff comunicava il diniego alla richiesta di affidamento ex art. 5 d.lgs. 38/2021 presentata dalla -OMISSIS- s.s.d a r.l. relativamente all'impianto sportivo comunale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-; - di ogni ulteriore altra documentazione inerente la procedura di verifica svolta dalla Commissione tecnica, ad oggi sconosciuta e di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato; nonché per la declaratoria - dell'illegittimità del provvedimento di diniego alla richiesta di affidamento ex art. 5 d.lgs. 38/2021 presentata dalla -OMISSIS- s.s.d a r.l. relativamente all'impianto sportivo comunale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-; e per l'effetto in accoglimento del presente ricorso: - in via principale: ai sensi dell'art. 34 c.p.a., per ordinare all'Amministrazione di procedere a nuova valutazione e a nuova determinazione sulla richiesta della -OMISSIS- s.s.d. a r.l. presentata in data -OMISSIS- (assunta al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) e successivamente integrata in data -OMISSIS- (assunta al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della sentenza; - in via subordinata e gradata: ove il Collegio ritenga non residuino margini di discrezionalità amministrativa, per condannare il Comune di Torino all'accoglimento della richiesta della -OMISSIS- s.s.d. a r.l., disponendo l'affidamento diretto, ex art. 5 d.lgs. 38/2021, dell'impianto sportivo comunale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.S.D. A R.L. il 10/12/2025: per l’annullamento “- del verbale della seduta tenutasi in data -OMISSIS- della Commissione istituita per l’esame delle istanze di cui all’art. 5 d.lgs. 38/2021 – Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni nella parte in cui (i) la Dirigente in Staff al Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica comunicava che non veniva dato seguito all’istanza presentata per l’impianto di rilevanza cittadina sito in -OMISSIS- per le motivazioni ivi rappresentante e (ii) la Commissione medesima ne prendeva atto; - della Scheda istruttoria prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- nella parte in cui vengono esposti gli elementi istruttori rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza; - del verbale della seduta tenutasi in data -OMISSIS- della Commissione istituita per l’esame delle istanze di cui all’art. 5 d.lgs. 38/2021 – Divisione Decentramento e Coordinamento; - delle “lettere/segnalazioni” di terzi […] e la CTU civile inviate al Comune e poste a fondamento della decisione di rigetto dell’istanza proposta”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 38/2021, di un impianto sportivo comunale e conseguente scelta dell'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (società sportiva)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale, integrando il ricorso con motivi aggiunti dopo la produzione degli atti procedimentali. Ha dedotto, anzitutto, l'incompetenza relativa e la violazione delle linee guida comunali, sostenendo che il diniego fosse stato adottato in forma di semplice comunicazione, anziché mediante determinazione dirigenziale, e senza una proposta della Commissione tecnica, che si sarebbe limitata a prenderne atto. Ha inoltre contestato la legittimità della valutazione relativa alla compromissione del rapporto fiduciario, ritenendo che l'art. 5 d.lgs. 38/2021 e le linee guida comunali consentissero esclusivamente valutazioni tecniche, amministrative e finanziarie del progetto, senza considerare l'affidabilità soggettiva del proponente. Ha infine dedotto violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, lamentando che il Comune avesse fondato il diniego su segnalazioni di terzi, contenziosi riguardanti soci e amministratore, cessione delle quote sociali e asserita inidoneità delle garanzie patrimoniali, senza previamente comunicare tali elementi alla società e senza consentirle di presentare osservazioni e documenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato il diniego. Ha respinto le censure di incompetenza: la mancanza della forma tipica della determinazione dirigenziale non incide sulla competenza, poiché l'atto è stato adottato dall'organo dirigenziale competente; inoltre, la circostanza che la Commissione si sia limitata a prendere atto della valutazione dirigenziale non determina incompetenza, dato che l'art. 5 d.lgs. 38/2021 attribuisce all'ente locale il potere di decidere sull'affidamento e le linee guida riservano alla Commissione verifiche specifiche, senza escludere ulteriori valutazioni dirigenziali. Ha ritenuto legittimo, in astratto, che il Comune valuti l'affidabilità soggettiva del proponente e possa preferire una procedura a evidenza pubblica: l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico comprende ogni profilo rilevante per la corretta gestione del bene, purché l'istruttoria sia completa e la motivazione adeguata. Ha invece accolto le censure relative a motivazione, partecipazione e istruttoria. Il riferimento generico alla compromissione del rapporto fiduciario non indicava le risultanze documentali utilizzate, i fatti rilevanti dei contenziosi né la valutazione compiuta dall'Amministrazione. Parimenti, il diniego non spiegava le ragioni dell'inidoneità delle garanzie patrimoniali né il collegamento con la cessione delle quote sociali. Gli atti endoprocedimentali non richiamati non consentivano di colmare tali lacune e le difese comunali non potevano integrare postumamente la motivazione. Il Comune, inoltre, non aveva comunicato alla società le ragioni ostative fondate su contenziosi e segnalazioni di terzi, impedendole di presentare osservazioni e documenti. La partecipazione era rilevante perché il potere esercitato era discrezionale e l'apporto della società avrebbe potuto incidere sia sull'acquisizione degli elementi istruttori sia sulla loro valutazione. Non era applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché non era dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune dovrà riesercitare il potere previa compiuta istruttoria, rispetto del contraddittorio e adeguata motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 38/2021
Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale [...] un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria [...]. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto [...]
La disposizione attribuisce all'ente locale un potere discrezionale di valutazione dell'interesse pubblico del progetto, comprensivo non solo dei requisiti oggettivi e soggettivi minimi, ma anche dell'affidabilità del proponente e degli ulteriori profili rilevanti per la corretta gestione del bene pubblico.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
Il provvedimento di diniego deve esplicitare gli elementi istruttori rilevanti e la valutazione che ne è stata compiuta; formule generiche come il riferimento alla documentazione complessivamente pervenuta non sono sufficienti.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Il richiamo per relationem ad atti endoprocedimentali può rilevare solo se il provvedimento richiama specificamente atti il cui contenuto consenta di comprendere le ragioni della decisione; atti non richiamati o privi di adeguati elementi valutativi non possono colmare il difetto motivazionale.
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
Nella fase di valutazione di un singolo progetto di affidamento diretto, non comparativa e non assimilabile a una procedura concorsuale, non può essere escluso ogni contraddittorio procedimentale; il privato deve poter conoscere le ragioni ostative e presentare osservazioni e documenti.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione procedimentale non è irrilevante quando, alla luce della natura discrezionale del potere e delle ragioni ostative, la partecipazione del privato avrebbe potuto incidere sull'istruttoria o sulla decisione.
art. 34 c.p.a.
L'annullamento dell'atto comporta il riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione secondo i criteri conformativi indicati dal giudice, senza sostituire la valutazione discrezionale comunale.
Massime di principio
- Nell'applicazione dell'art. 5 d.lgs. 38/2021, la valutazione dell'interesse pubblico che condiziona l'affidamento diretto di un impianto sportivo comunale comprende anche l'affidabilità soggettiva del soggetto proponente e ogni altro profilo idoneo a incidere sulla corretta gestione del bene, soprattutto in presenza di una concessione di lunga durata.
- La scelta dell'ente locale di non procedere all'affidamento diretto e di ricorrere a una procedura a evidenza pubblica è legittima solo se fondata su un'istruttoria completa e su una motivazione che espliciti i fatti rilevanti, il loro apprezzamento e il collegamento con l'interesse pubblico perseguito.
- Il riferimento generico alla compromissione del rapporto fiduciario, alla documentazione complessivamente acquisita o a situazioni di contenzioso non soddisfa l'obbligo di motivazione se non sono indicati gli specifici elementi di fatto, la loro rilevanza e la valutazione amministrativa compiuta.
- Quando il diniego si fonda su segnalazioni di terzi, contenziosi o altri elementi pregiudizievoli non previamente rappresentati al richiedente, l'Amministrazione deve consentire al privato di conoscere le ragioni ostative e di presentare osservazioni e documenti; tale contraddittorio è necessario anche se la disciplina speciale non prevede espressamente una fase partecipativa.
- La violazione della partecipazione procedimentale non è sanata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando il potere esercitato è discrezionale e l'apporto del privato avrebbe potuto incidere sull'acquisizione o sulla valutazione degli elementi istruttori.
- La motivazione del provvedimento non può essere integrata in giudizio mediante le difese dell'Amministrazione; né atti endoprocedimentali non espressamente richiamati e privi di autonome valutazioni possono colmare le lacune motivazionali dell'atto finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 987/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 988/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 989/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 990/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 991/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 349/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →