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Sentenza

Sentenza n. 990/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 973/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 4463/2024), pubblicata in data 09.04.2025, notificata il 16.04.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 285,18.

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 285,18 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 973/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con pagamento della somma capitale di euro 285,18 e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, per le quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione a proporre ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto verificati i presupposti processuali, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata attestata conforme all'originale e notificata al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, nonché l'assenza di contestazioni sull'inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente ad altro Dipartimento, senza limitazioni derivanti dalle ordinarie attribuzioni interne. Il commissario potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla seriale inerzia ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile notificata è stata attestata conforme all'originale; dopo la riforma richiamata dal giudice non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina applicabile alla notificazione del titolo giudiziale.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la verificazione del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare il pagamento delle somme dovute, ove l'inadempimento dell'amministrazione non sia contestato.
  • La sentenza civile destinata a fondare il giudizio di ottemperanza può essere notificata mediante copia attestata conforme all'originale; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli soggetti alla disciplina successiva alle modifiche richiamate dal d.lgs. 149/2022.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di delegare l'esecuzione a dirigenti o funzionari idonei anche appartenenti a diverse articolazioni della stessa amministrazione, senza che le ordinarie competenze interne limitino i poteri commissariali conferiti dal giudice.
  • Il commissario ad acta può utilizzare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa pertinenti o disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, quando ciò sia necessario per dare integrale e tempestiva esecuzione al giudicato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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