Sentenza n. 987/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1682/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 5478/2024), pubblicata in data 26.06.2025, notificata il 03.07.2025 e passata in giudicato, nel capo di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nella misura di n. 8 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (calcolati dalla parte in euro15.903,04).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza civile passata in giudicato, limitatamente al pagamento del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme ancora dovute e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha precisato di avere già ricevuto il beneficio della carta docente riconosciuto dal medesimo giudicato e di non avere richiesto le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero tramite PEC il 3 luglio 2025 e, alla data del ricorso, era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'amministrazione. Ha verificato la conformità della sentenza civile all'originale, la rituale notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e di pagare le somme ancora dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altri dipartimenti o articolazioni ministeriali, senza limiti derivanti dalle ordinarie attribuzioni interne, purché idonei. Il commissario potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della seriale inerzia amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale; dopo la riforma richiamata dal giudice, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., con il superamento della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente il pagamento delle somme ancora dovute, verificata la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza, la sentenza civile può essere azionata mediante copia attestata conforme all'originale; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare commissario ad acta anche un soggetto pubblico estraneo alle ordinarie attribuzioni dell'amministrazione inadempiente, attribuendogli il potere di delegare l'incarico a dirigenti o funzionari idonei, anche appartenenti ad altre articolazioni della medesima amministrazione.
- Il commissario ad acta, nell'eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, può utilizzare i capitoli di bilancio pertinenti, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario e secondo criteri di buona amministrazione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
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