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Sentenza

Sentenza n. 991/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natante (aut. N.23/2005 del 07.01.2005) – Determinazione n. 26 RG del 18.01.2022, notificata al sig. Ottolini Marino a mezzo PEC il 25.01.2022; - di ogni altro atto pregresso, coevo e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natante, a seguito della cessione del natante autorizzato e della mancata sostituzione entro novanta giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 2005 di un'autorizzazione comunale per il trasporto non di linea di persone con natante, aveva trasferito a terzi la proprietà del natante cui l'autorizzazione era riferita e, nelle more della ricerca di un mezzo sostitutivo, aveva comunicato al Comune sopraggiunte gravi condizioni di salute. Il Comune, avviato il procedimento e acquisita la memoria difensiva nonché l'audizione dell'interessato, dichiarava la decadenza dell'autorizzazione. Il ricorrente deduceva, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 7 e 8 della l. n. 21/1992, della l.r. Piemonte n. 2/2008 e dei regolamenti comunali nn. 32/2003 e 54/2002, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, erroneità dell'istruttoria e della motivazione, travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta. Contestava, in particolare, che il Comune potesse applicare analogicamente al servizio con natante la disciplina decadenziale prevista per il servizio taxi; negava che la disponibilità del natante fosse requisito anche per il mantenimento dell'autorizzazione; sosteneva che la disciplina regionale non prevedesse la decadenza per mancata sostituzione del natante entro novanta giorni; e invocava le condizioni di salute quale giustificazione dell'interruzione del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della decadenza. Ha ricostruito la disciplina nazionale, regionale e regolamentare rilevando che la l. n. 21/1992 configura unitariamente gli autoservizi pubblici non di linea e prevede, all'art. 2, comma 3, l'assimilazione, ove possibile, del trasporto con natanti al servizio taxi. L'art. 8, commi 1 e 2, collega l'autorizzazione a uno specifico veicolo o natante di proprietà o nella disponibilità dell'operatore; pertanto, la perdita sopravvenuta della proprietà o disponibilità del mezzo incide sulla permanenza dei requisiti abilitanti. Il potere comunale di revoca e decadenza trova fondamento nel combinato disposto della l.r. Piemonte n. 2/2008 e dell'art. 11, comma 2, del regolamento regionale n. 12/2009, che rimette ai Comuni la disciplina delle relative procedure. L'interruzione del servizio conseguente alla cessione del natante, senza tempestiva sostituzione entro novanta giorni, integra una fattispecie decadenziale riconducibile agli obblighi regionali di non interrompere il servizio senza giustificato motivo e di svolgerlo con diligenza. In presenza di una lacuna del regolamento comunale specificamente riferito ai natanti, è legittima l'applicazione analogica della disciplina comunale del servizio taxi, in ragione dell'assimilazione normativa e dell'identità di ratio. Le condizioni di salute non giustificano la perdita della disponibilità del natante né l'omessa sostituzione, poiché l'interessato avrebbe potuto chiedere una sospensione dell'autorizzazione. Il termine di novanta giorni previsto dal regolamento taxi è stato ritenuto ragionevole e, anzi, favorevole al titolare. Spese compensate per la peculiarità delle questioni giuridiche.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 21/1992

    Gli autoservizi pubblici non di linea sono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

    La disposizione configura unitariamente la categoria degli autoservizi pubblici non di linea, comprendente anche i servizi svolti mediante natanti.

  • art. 2, comma 3, l. 21/1992

    Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti [...] è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.

    L'assimilazione tra servizio con natanti e servizio taxi consente l'applicazione della disciplina taxi quando compatibile, con esclusione delle disposizioni riservate all'autorità marittima salvo i profili indicati dalla legge.

  • art. 4, commi 2 e 3, l. 21/1992

    Le regioni [...] stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti [...] delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative.

    Le Regioni definiscono i criteri generali e gli enti locali disciplinano concretamente l'esercizio dei servizi mediante regolamenti.

  • art. 5 l. 21/1992

    I comuni [...] stabiliscono [...] il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti [...] le modalità per lo svolgimento del servizio [...] i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione.

    La norma attribuisce ai Comuni la regolazione delle modalità di svolgimento e dei requisiti del servizio non di linea.

  • art. 8, commi 1 e 2, l. 21/1992

    La licenza [...] e l'autorizzazione [...] sono rilasciate [...] ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità [...] del veicolo o natante [...] La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante.

    La proprietà o disponibilità del mezzo costituisce requisito collegato al titolo e la perdita del natante specificamente autorizzato incide sulla permanenza del requisito abilitante.

  • art. 6, comma 6, l.r. Piemonte n. 2/2008

    Competono [...] ai Comuni [...] il rilascio della licenza e dell'autorizzazione [...] e l'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni indicate.

    La competenza comunale comprende gli atti connessi al rilascio e all'esercizio delle autorizzazioni per il trasporto pubblico di navigazione non di linea.

  • art. 11, commi 1 e 2, regolamento regionale Piemonte n. 12/2009

    Non deve interrompere il servizio senza giustificato motivo [...] I comuni [...] disciplinano le procedure di revoca e decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

    La disposizione impone la continuità del servizio salvo giustificato motivo e riconosce ai Comuni il potere di disciplinare revoca e decadenza.

  • art. 14, comma 1, lett. d), regolamento comunale sul servizio taxi n. 54/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In assenza di una disciplina comunale specifica per i natanti, la previsione decadenziale del regolamento taxi può essere applicata analogicamente per assimilazione normativa ed eadem ratio, anche prevedendo un termine di novanta giorni per la sostituzione del mezzo.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'opposizione dell'amministrazione ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • Quando un'autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea è riferita a uno specifico natante, la proprietà o disponibilità di quel mezzo costituisce requisito abilitante non solo per il rilascio, ma anche per il mantenimento del titolo; la sua perdita sopravvenuta può fondare la decadenza.
  • L'assimilazione normativa del trasporto pubblico di persone con natanti al servizio taxi, prevista dall'art. 2, comma 3, della l. n. 21/1992, consente l'applicazione analogica della disciplina taxi nei profili compatibili, soprattutto in presenza di una lacuna regolamentare e di identità di ratio.
  • Il potere comunale di dichiarare la revoca o la decadenza dell'autorizzazione al trasporto pubblico non di linea può derivare dalla competenza comunale al rilascio e alla regolazione del servizio, quando la normativa regionale attribuisce espressamente ai Comuni la disciplina delle relative procedure.
  • La cessione del natante autorizzato, accompagnata dalla mancata sostituzione entro il termine previsto dalla disciplina applicabile, integra un'interruzione ingiustificata del servizio e può costituire causa di decadenza; le condizioni personali di salute non eliminano automaticamente tale effetto se l'interessato non ha richiesto la sospensione dell'autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

Testo integrale

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