Cassazione Civile, Ordinanza n. 41461/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente poi deceduto e dei suoi eredi, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., ritenendo che l’ufficio non fosse soccombente, anche perché il concessionario della riscossione non aveva proposto appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che l’interesse ad impugnare sussisteva, poiché l’annullamento della cartella incideva sul credito erariale e perché la successione da Equitalia Servizi di Riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione non interrompeva il processo né faceva venir meno la continuità del rapporto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha censurato la CTR per avere dichiarato inammissibile l’appello per difetto di interesse senza considerare, da un lato, che la successione a titolo universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia non determina soluzione di continuità nell’attività di riscossione né effetti interruttivi nel giudizio di legittimità, e, dall’altro, che l’annullamento della cartella fa venir meno il credito del Fisco, con conseguente interesse concreto dell’Agenzia a impugnare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’interesse ad agire e ad impugnare sussiste anche quando la parte sia titolare del rapporto controverso e vi sia uno stato di incertezza oggettiva sui diritti e sugli obblighi; non è necessario che vi sia già una lesione attuale del diritto. L’annullamento della cartella comporta un interesse concreto dell’Agenzia delle Entrate, perché incide sul credito erariale.
Il trasferimento del diritto controverso, anche a titolo universale, non comporta di norma conseguenze processuali nel giudizio di legittimità; la successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia non determina una soluzione di continuità.
Le regole sull’interruzione del processo non si applicano al giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 1
Lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia decorre dal 1 luglio 2017; se la notifica del ricorso è anteriore, lo scioglimento successivo non incide sul giudizio di legittimità.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 3
È prevista la successione a titolo universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la successione soggettiva del concessionario della riscossione o la sua sopravvenuta estinzione non comportano automaticamente l’interruzione del processo, perché il giudizio di legittimità è retto dall’impulso d’ufficio.
- L’interesse ad impugnare va valutato in chiave concreta e non richiede necessariamente una soccombenza formale già cristallizzata: è sufficiente che la rimozione della decisione contestata elimini un’incertezza giuridica o incida su un rapporto o credito ancora rilevante.
- In materia di riscossione tributaria, l’annullamento della cartella fa venire meno il credito erariale e per ciò stesso fonda l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a impugnare, anche se l’errore contestato attiene all’operato del concessionario.
- La successione a titolo universale nei rapporti attivi, passivi e processuali non determina soluzione di continuità nell’attività di riscossione e non priva la parte subentrante della legittimazione o dell’interesse a coltivare il giudizio.
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