Cassazione Civile, Ordinanza n. 13525/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una decisione della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che un immobile del quale la società contribuente aveva chiesto l'accatastamento in categoria E non potesse essere classificato in quella categoria. La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese, in ragione dell'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso tempestivamente proposta dalla ricorrente prima dell'adunanza camerale. Ha disposto la compensazione integrale delle spese, in considerazione dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che la declaratoria di estinzione non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è atto recettizio e, nel giudizio di cassazione, può essere validamente proposta fino alla data dell'adunanza camerale; gli adempimenti previsti dalla norma sono funzionali anche a evitare la condanna alle spese del rinunciante mediante l'adesione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione per rinuncia, poiché ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e richiede un'interpretazione stretta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se tempestivamente effettuata prima dell'adunanza camerale, è idonea a determinare l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso ha natura di atto recettizio e non richiede, ai fini della declaratoria di estinzione, l'accettazione della controparte; l'accettazione rileva principalmente sul regime delle spese.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non fa sorgere il contributo unificato aggiuntivo previsto per tali ipotesi.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali in materia processuale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13516/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13517/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13519/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13522/2026 del 10/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →