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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03442/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente, riqualificata nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con riconoscimento della recidiva contestata e riduzione per il rito. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione della pena base, perché la corte territoriale avrebbe valorizzato in modo eccessivo la qualità della sostanza (cocaina, qualificata come droga pesante) senza considerare adeguatamente il dato quantitativo e la parte eventualmente destinata a uso personale; 2) manifesta illogicità della motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata, ritenuta dalla difesa solo sulla base dei precedenti penali, con motivazione meramente apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità o comunque manifestamente infondati: quanto alla pena, ha osservato che la corte di merito aveva considerato non solo la tipologia della sostanza, ma anche il dato ponderale, il numero delle dosi ricavabili (494) e la circostanza che il fatto era stato commesso durante gli arresti domiciliari; quanto alla recidiva, ha rilevato che il giudice di merito aveva valutato concretamente i molteplici precedenti penali, anche gravi, e il fatto commesso in pendenza della misura cautelare, da cui desumere assenza di resipiscenza e maggiore pericolosità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata per la riqualificazione del fatto in ipotesi lieve di reato in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma prende atto della condanna confermata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se emerge in modo evidente dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati; il controllo di legittimità non può estendersi alla rivalutazione del merito.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità del reo devono essere applicati dal giudice di merito anche ai fini del giudizio sulla recidiva, verificando in concreto il rapporto tra precedenti e fatto oggetto di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti della manifesta evidenza risultante dal provvedimento impugnato o dagli atti specificamente indicati; non è consentita una nuova valutazione del merito.
  • La determinazione della pena base rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere sorretta da una valutazione complessiva di elementi quali tipologia della sostanza, dato ponderale, quantità di dosi ricavabili e modalità della condotta.
  • Nel giudizio sulla recidiva il giudice non può limitarsi a richiamare i precedenti penali in astratto, ma deve verificare in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., se e in quale misura essi rivelino una perdurante inclinazione a delinquere e abbiano inciso sulla commissione del fatto.
  • La commissione del reato durante l'applicazione di una misura cautelare può costituire elemento ulteriore di disvalore rilevante sia per la commisurazione della pena sia per la valutazione della recidiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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