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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo della Polizia recante la destituzione dal servizio, unitamente alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina e agli atti istruttori presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la destituzione dal servizio, chiedendone la sospensione cautelare. Il procedimento disciplinare traeva origine da un’indagine penale conclusa con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Secondo la ricostruzione richiamata dal provvedimento, il dipendente avrebbe commesso una pluralità di furti, tentati e consumati, all’interno degli spogliatoi della caserma, sottraendo a colleghi uniformi, accessori ed effetti appartenenti alla Polizia di Stato, successivamente detenuti e destinati alla vendita online; sarebbero state inoltre rinvenute munizioni detenute senza denuncia. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, l’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale, la mancata considerazione delle circostanze attenuanti e del positivo stato di servizio, la contraddittorietà della motivazione e l’illegittima retrodatazione degli effetti della destituzione alla data della sospensione cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo che, allo stato della cognizione sommaria, non emergessero evidenti profili di illegittimità della destituzione. Le condotte contestate rientrano nelle più gravi fattispecie disciplinari previste dall’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981, concernenti gli atti indicativi della mancanza del senso dell’onore o morale, il grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento e le condotte idonee a ledere irreparabilmente prestigio, decoro e affidabilità dell’appartenente alla Polizia di Stato. Il giudice ha attribuito rilevanza disciplinare alla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., precisando che, pur non equivalendo a un accertamento dibattimentale della responsabilità penale, essa presuppone l’accettazione dei fatti contestati e può costituire elemento probatorio utilizzabile dall’Amministrazione. La valutazione amministrativa della gravità delle condotte e dell’incompatibilità con la permanenza nel Corpo non è apparsa manifestamente illogica o irragionevole, in ragione della reiterazione degli episodi, del luogo di commissione, dei soggetti danneggiati e della natura dei beni sottratti, elementi idonei a compromettere lealtà interna, sicurezza dell’ambiente di lavoro, prestigio istituzionale e rapporto fiduciario. L’assenza di fumus ha reso assorbito l’esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. n. 737/1981

    atti che rivelano mancanza del senso dell’onore o del senso morale; atti che si pongono in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; condotte idonee a ledere in modo irreparabile il prestigio, il decoro e l’affidabilità dell’appartenente alla Polizia di Stato

    Le fattispecie disciplinari più gravi richiedono una condotta caratterizzata da elevato disvalore etico e funzionale, incompatibile con la permanenza del dipendente nel Corpo, non essendo sufficiente una mera irregolarità di servizio o una violazione occasionale dei doveri d’ufficio.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento, pur non comportando un accertamento dibattimentale della responsabilità penale, presuppone l’accettazione dei fatti contestati e conserva significativa valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e disciplinari, potendo costituire uno degli elementi posti a fondamento della decisione amministrativa.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza del fumus è sufficiente a respingere l’istanza, rendendo superfluo l’esame del periculum.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di una sanzione disciplinare può essere concessa solo in presenza di profili di illegittimità assistiti da fumus boni iuris; ove tali profili non emergano, l’istanza deve essere respinta senza necessità di esaminare il periculum in mora.
  • La sentenza di patteggiamento non equivale a un accertamento dibattimentale della responsabilità penale, ma può assumere significativa valenza probatoria nel procedimento disciplinare e concorrere, insieme agli altri elementi istruttori, alla ricostruzione dei fatti contestati.
  • La destituzione di un appartenente alla Polizia di Stato è astrattamente giustificabile quando la condotta, per reiterazione, modalità, luogo di commissione, soggetti danneggiati e oggetto materiale, comprometta gravemente lealtà, affidabilità, prestigio dell’istituzione e rapporto fiduciario, rendendo incompatibile la permanenza nel Corpo.
  • In sede cautelare, la valutazione amministrativa sulla proporzionalità della sanzione disciplinare non è censurabile quando non risulti manifestamente illogica o irragionevole alla luce della gravità complessiva delle condotte accertate.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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