Cassazione Penale, Sentenza n. 5367/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la motivazione del GIP come distonica rispetto alla richiesta della Procura (che chiedeva la revoca della sanzione sostitutiva) e illogica, attesa la contraddizione con le allegazioni documentali. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lodi per una nuova deliberazione conforme all'oggetto della richiesta dell'organo dell'esecuzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del 22/03/2022 che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, e aveva disposto la riduzione a metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo. Il ricorrente deduceva violazione di legge per errata applicazione dell'art. 186 e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il Giudice si era limitato a una formula di stile ("ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge per dare corso alla dichiarazione di estinzione del reato") nonostante l'Ufficio avesse richiesto la revoca della sanzione sostitutiva per incompleto svolgimento del lavoro di pubblica utilità e avesse prodotto documentazione (nota dei Carabinieri dell'8/3/2022) a fondamento della richiesta.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285
art. 186 comma 9-bis, D. Lgs. 30/4/1992, n. 285
La norma è stata richiamata dal GIP per dichiarare l'estinzione del reato; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione fosse priva della motivazione necessaria e non coerente con la richiesta della Procura, perciò la declaratoria di estinzione non poteva sostituire senza adeguata istruttoria la decisione richiesta (revoca della sanzione sostitutiva).
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. n. 159/2018
Indica che il procedimento originario si era concluso con patteggiamento; la circostanza è rilevante ai fini dell'esecuzione ma non giustifica una pronuncia di estinzione se mancano le specifiche e coerenti motivazioni richieste dalla legge.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve decidere entro i limiti dell'oggetto della richiesta presentata dall'organo dell'esecuzione (es. revoca della sanzione sostitutiva) e motivare specificamente la decisione rispetto alle allegazioni e ai documenti prodotti.
- Non è ammesso sostituire la pronuncia richiesta (per esempio la revoca della sanzione sostitutiva) con una diversa (dichiarazione di estinzione del reato) senza adeguata istruttoria e motivazione che giustifichi il mutamento di soluzione.
- Le formule di stile non sono sufficienti: la motivazione deve esporre i fatti, le risultanze probatorie e il quadro normativo che giustificano la decisione.
- Se la decisione è illogica o contrasta con le richieste e le prove dell'ufficio, è annullabile e la causa va rinviata per nuovo giudizio conforme all'oggetto dell'impugnazione.
- Per dichiarare l'estinzione ex art. 186, comma 9-bis, devono essere chiaramente indicate e verificate le condizioni di legge; in mancanza la declaratoria è assoggettabile a censura per difetto di motivazione.
- In caso di contestazione di incompleto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ufficio può chiedere la revoca della sanzione sostitutiva e il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente l'adempimento attestato dalle forze di polizia o da altra documentazione.
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