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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27884/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita, deducendo: 1) che il trattenimento delle somme (circa 4.000 euro) incassate da clienti della Craparotta Group s.r.l. fosse legittimo in compensazione di un credito di lavoro a suo favore (retribuzione dovuta per prestazioni svolte), ossia applicazione della scriminante della compensazione; 2) vizio della motivazione dei giudici di merito rispetto alla valutazione delle somme effettivamente incassate e alla sussistenza del ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che al momento del trattenimento delle somme il credito del Cottone non fosse certo, liquido ed esigibile, per cui non poteva operare la compensazione nel reato di appropriazione indebita. Ha inoltre escluso l'esistenza di una illogicità manifesta della motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 646 cod.pen.

    Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto integrato il reato in assenza di un credito certo, liquido ed esigibile che giustificasse la compensazione.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Norme che elencano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato la violazione di tali lett. per la compensazione e per motivazione insufficiente, ma la Corte le ha ritenute infondate.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per determinare la sanzione di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017

    Principi utilizzati: 1) la compensazione non vale per crediti non certi, liquidi ed esigibili; 2) la Corte di Cassazione non effettua una rivalutazione autonoma delle prove se non in presenza di illogicità manifesta della motivazione.

Massime di principio

  • La difesa basata sulla compensazione richiede che il credito sia certo, liquido ed esigibile al momento del fatto: senza ciò la trattenuta di somme ricevute per conto di terzi può integrare appropriazione indebita.
  • La sola prestazione lavorativa non è sufficiente a rendere il credito automaticamente liquidabile; è necessario un atto contrattuale o una determinazione giudiziale che stabilisca il diritto e renda possibile il prelievo diretto.
  • In sede di cassazione la valutazione delle prove è rimessa ai giudici di merito; la Corte interviene solo se emerge un'illogicità manifesta e decisiva nella motivazione.
  • Un ricorso per cassazione che ripropone questioni già affrontate e risolte dai giudici di merito è a rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'applicazione di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, valutata equitativamente dal giudice.

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