Cassazione Civile, Sentenza n. 6705/2020 del 10/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva presentato il 25 marzo 2010 una dichiarazione DOCFA chiedendo per una cabina di trasformazione elettrica dell’autostrada, ubicata lungo la tratta Savona–Ventimiglia, l’attribuzione della categoria catastale E/1 e di una rendita di 1.606 euro. Con avviso notificato il 23 marzo 2011, l’Agenzia delle entrate aveva invece attribuito alla cabina la categoria D/1 e una rendita di 2.088 euro. La Commissione tributaria provinciale di Savona aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il primo ha dedotto la violazione del R.D.L. n. 652/1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142/1949, art. 40, alla luce del D.M. n. 28/1998, art. 2: a suo avviso la categoria doveva determinarsi in base alle caratteristiche costruttive e impiantistiche dell’immobile considerato autonomamente, e la presentazione della DOCFA dimostrava che la cabina era stata trattata come unità immobiliare separata. Con il secondo ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 1142/1949, art. 8, secondo comma, del D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40, e dell’art. 14 preleggi, sostenendo che l’inclusione nella categoria E era stata estesa per analogia e che gli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale ne sono esclusi. La società aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, anche per asserita contestazione di accertamenti fattuali, per il limite dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. e per l’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: i motivi contestavano la qualificazione giuridica, non l’accertamento fattuale pacifico che l’immobile fosse una cabina di trasformazione elettrica dell’impianto autostradale; l’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. non era pertinente perché il ricorso era proposto per violazione di legge; l’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c. non era applicabile in assenza di precedenti specifici in termini. Esaminati congiuntamente, i due motivi sono stati rigettati. La Corte ha chiarito che non si trattava di applicare analogicamente una norma eccezionale né di applicare un’esenzione o un’agevolazione tributaria. Ha ritenuto corretta la qualificazione della cabina come unità immobiliare a destinazione particolare del gruppo E, poiché, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione alla fornitura di energia necessaria all’illuminazione e al funzionamento dell’autostrada, essa non aveva autonomia funzionale e reddituale rispetto all’infrastruttura principale. La Corte ha enunciato il relativo principio di diritto e ha concluso che la Commissione tributaria regionale vi si era uniformata. Ricorso rigettato; spese del giudizio di cassazione compensate per la novità della questione e la mancanza di precedenti specifici di legittimità.
Norme richiamate
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5
Ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, infatti “Si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”.
La nozione di unità immobiliare rilevante ai fini del classamento si fonda sull’utilità autonoma e sull’attitudine del bene a produrre un reddito proprio; la cabina in esame non possiede tale autonomia rispetto all’infrastruttura autostradale.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40
Con il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, l’espressione risulta ulteriormente affinata, con la locuzione “che rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente”.
La verifica dell’autonomia dell’unità immobiliare considera se essa rappresenti, secondo l’uso locale, un cespite indipendente; la cabina asservita all’autostrada non ha tale carattere.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito: “in tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, (…) nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per sè stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (…).”
Il divieto di includere nelle categorie catastali del gruppo E immobili destinati agli usi indicati opera quando questi siano autonomi sul piano funzionale e reddituale, ossia siano di per sé utili o idonei a produrre un reddito proprio. La cabina priva di tale autonomia può essere classificata nel gruppo E.
art. 14 preleggi
La questione del divieto della applicazione analogica “delle leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi”, stabilito dell’art. 14 preleggi, comma 1, è nella specie palesemente mal posta. Innanzi tutto non si verte in materia di applicazione di norme tributarie di esenzione, di agevolazione ovvero di condono. Nè, peraltro, la Commissione tributaria regionale ha postulato la applicazione in via analogica di alcuna disposizione.
Il divieto di analogia delle norme eccezionali non è pertinente quando la decisione non applica analogicamente alcuna disposizione e la controversia non riguarda norme tributarie di esenzione, agevolazione o condono.
In conclusione deve affermarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: “La cabina di trasformazione, installata presso la autostrada, per la somministrazione della energia elettrica occorrente alla illuminazione e al funzionamento degli apparati della infrastruttura, costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale”.
La Corte enuncia il principio di diritto applicabile alla fattispecie: la cabina di trasformazione asservita all’autostrada è un’unità immobiliare a destinazione particolare del gruppo E e non è autonomamente funzionale o reddituale rispetto all’infrastruttura.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale, l’autonomia funzionale e reddituale di un immobile va verificata in concreto considerando se il bene sia, per sé stesso, utile o idoneo a produrre un reddito proprio e costituisca un cespite indipendente; non basta che sia materialmente individuabile o dichiarato separatamente.
- Gli immobili o le porzioni di immobili destinati a usi commerciali, industriali, a ufficio privato o ad altri usi non possono essere inclusi nelle categorie catastali del gruppo E quando presentino autonomia funzionale e reddituale; in mancanza di tale autonomia, un’unità strumentale a un’infrastruttura può rientrare nel gruppo E come unità immobiliare a destinazione particolare.
- La contestazione della qualificazione giuridica di fatti pacifici non equivale a censurare l’accertamento di fatto e può essere proposta in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge.
- Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali non è invocabile quando il giudice non ha applicato analogicamente alcuna disposizione e la fattispecie non concerne norme tributarie di esenzione, agevolazione o condono.
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