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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36060/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi principali: (1) violazione e nullità per mancata e/o irregolare notifica della fissazione dell'udienza di appello (richiamando artt. 601 e 178 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU), contestando che non le fosse stato garantito il termine dilatorio (40 giorni) e che non fossero state notificate le ordinanze di rinvio; (2) vizi della motivazione e travisamento della prova con riferimento agli artt. 76 e 95 DPR 115/2002: contestava la determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio (sostenendo di aver dichiarato correttamente il reddito imponibile, che il coniuge non conviveva più e che alcune indennità non sono imponibili) e invocava la propria buona fede per essersi avvalsa di un C.A.F. per la compilazione dell'istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la Corte territoriale aveva rinviato l'udienza ad una data distante oltre quaranta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo e, inoltre, la giurisprudenza prevalente valorizza la rappresentanza del difensore e l'avviso orale di rinvio al difensore come idonea comunicazione all'imputato. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha ritenuto il motivo mera riesposizione e rivalutazione di fatti e prove, non ammissibile in sede di legittimità; ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono essere considerati tutti i componenti reddituali (anche esenti o assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, come le indennità di disoccupazione) e che l'errore sulla nozione di reddito non esclude l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese di procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. n.115/2002

    Norma incriminatrice applicata: punisce la falsa dichiarazione nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; la Corte ha ritenuto integrato il fatto e il dolo non escluso da eventuale errore sulla nozione di reddito

  • art. 76 D.P.R. n.115/2002

    Definizione della nozione di reddito ai fini del patrocinio: va computato il reddito complessivo, compresi redditi non imponibili o soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva; applicata per escludere la fondatezza delle eccezioni della difesa

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Termine dilatorio per comparire in appello (modificato dalla normativa recentissima a 40 giorni): la Corte ha valutato che il termine è stato rispettato nel caso concreto (rinvio oltre 40 giorni) e ha richiamato l'orientamento che valorizza l'avviso al difensore come comunicazione all'imputato

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza di nullità legata alle notifiche; la Corte ha però ritenuto la questione infondata nelle specifiche circostanze processuali

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla deduzione dei motivi in cassazione (termine di estensione del ricorso)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende

  • artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati dalla ricorrente per profili di tutela dei diritti di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussistessero violazioni tali da determinare nullità

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art. 34, comma 1) e d.l. 30 dicembre 2023, n.215 (art. 11, comma 7)

    Normativa che ha modificato il termine per comparire (da 20 a 40 giorni) e la sua applicabilità temporale; la Corte ha richiamato la recente determinazione delle Sezioni Unite sulla decorrenza dell'applicabilità

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (convertito)

    Richiamato in relazione al procedimento scritta e modalità di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • La notifica o l'avviso al difensore, e la sua comunicazione al cliente, possono rendere non nulla il procedimento se il giudice rinvia l'udienza concedendo nuovo termine utile per comparire; il difensore ha l'obbligo di informare l'assistito e la sua rappresentanza è valorizzata.
  • La modifica normativa che ha portato il termine a comparire in appello da 20 a 40 giorni va valutata secondo la decorrenza stabilita dalle norme transitorie e dalle Sezioni Unite; non sempre è automaticamente applicabile alle impugnazioni proposte prima della data di efficacia indicata.
  • Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio va computato il reddito complessivo dei familiari conviventi includendo anche componenti non imponibili fiscalmente (es. indennità di disoccupazione): l'omissione di tali elementi può integrare il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002.
  • L'errore derivante dall'aver fatto compilare l'istanza da un C.A.F. o da un professionista non esclude di per sé la responsabilità dell'interessato: la dichiarazione rimane posta sotto la responsabilità di chi la sottoscrive.
  • In Cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di merito dei fatti o la rivalutazione della prova: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito sono inammissibili.

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