Ordinanza n. 251/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 avverso il preavviso di diniego relativo alla domanda di nulla osta per la costruzione di un villaggio turistico all’aria aperta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Castrolibero nell’ambito del procedimento avviato per ottenere il nulla osta alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo all’aria aperta, ai sensi dell’art. 6 l.r. Calabria n. 14/2025. Ha dedotto che il preavviso di diniego avrebbe avuto efficacia sospensiva, ma non interruttiva, del procedimento e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di adottare un provvedimento finale espresso, entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. In via cautelare ha rappresentato il rischio di perdere finanziamenti previsti dall’Avviso Pubblico "PR Calabria FESR FSE 2021-2027" a causa del perdurante silenzio amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni valutazione sul merito del ricorso avverso il silenzio. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato consisteva nel rischio di perdita di finanziamenti e aveva natura esclusivamente patrimoniale. Tale danno è stato giudicato integralmente ristorabile per equivalente, mediante azione risarcitoria o azione per danno da ritardo, come riconosciuto dalla stessa ricorrente; pertanto non ricorreva il requisito dell’irreparabilità necessario per la tutela cautelare. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata con riferimento alle osservazioni presentate dalla società contro il preavviso di diniego.
art. 6 l.r. Calabria n. 14/2025
È indicata quale base normativa della domanda di rilascio del nulla osta per la costruzione del villaggio turistico all’aria aperta.
È richiamato dalla ricorrente per chiedere la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata adozione del provvedimento finale.
Costituisce la base processuale della domanda di tutela cautelare; il giudice ha verificato la mancanza del necessario periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio di perdita di un finanziamento costituisce, di regola, un pregiudizio patrimoniale suscettibile di reintegrazione per equivalente e non integra il requisito dell’irreparabilità, salvo la dimostrazione di ulteriori conseguenze non adeguatamente ristorabili.
- La tutela cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio allegato, pur potendo derivare dal ritardo dell’amministrazione, è integralmente compensabile mediante un’azione risarcitoria o per danno da ritardo.
- La valutazione del periculum in mora resta distinta da quella relativa alla fondatezza dell’azione contro il silenzio: l’insussistenza del pericolo di danno irreparabile consente di respingere la cautelare riservando al merito l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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