Ordinanza n. 328/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il 10 marzo 2026, e di ogni atto presupposto, collegato e/o conseguente, contenente il diniego del trasferimento temporaneo in accoglimento dei benefici di cui all’art. 42-bis d.lgs. 151/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea presso una sede militare ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'assegnazione temporanea presso un ente militare con sede a Forlì, richiesta per ricongiungersi al proprio nucleo familiare e assistere il figlio minore, nato nel novembre 2025, nonché per avvicinarsi alla compagna, anch'essa militare, in servizio presso una sede di Forlì. L'amministrazione aveva motivato il rigetto con l'assenza, presso la sede richiesta, di una posizione organica vacante corrispondente all'incarico di "Istruttore". Il ricorrente ha dedotto che l'amministrazione non aveva considerato la sua pregressa e documentata esperienza come "Fuciliere", maturata proprio presso il reparto di Forlì, né l'asserita carenza di personale con tale qualifica presso quella sede. Ha inoltre contestato il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, poiché il provvedimento non si era confrontato con le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e con la prospettata sottoalimentazione dell'incarico di fuciliere e della categoria dei graduati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, a un sommario esame, un profilo di apparente fondatezza del ricorso. Il diniego non ha preso posizione sulle mansioni di "Fuciliere" precedentemente svolte dal ricorrente, valorizzate nelle osservazioni al preavviso di rigetto, e non ha esaminato l'asserita carenza di personale nella medesima qualifica. La motivazione amministrativa si è limitata alla mancanza di una posizione organica di "Istruttore" e all'affermazione dell'inapplicabilità del principio di equivalenza delle mansioni al personale militare, senza una valutazione concreta della professionalità del militare, delle esigenze operative del reparto di provenienza e della sua eventuale insostituibilità. Il Collegio ha richiamato l'indirizzo secondo cui il diniego di trasferimento del pubblico dipendente, quando incide su valori costituzionali connessi alla famiglia e alla genitorialità, richiede una motivazione particolarmente stringente e riferimenti specifici alla professionalità e all'insostituibilità del militare. Ha quindi ordinato al Ministero della Difesa di riesaminare l'istanza entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, considerando le politiche di tutela della famiglia e della genitorialità, le concrete esigenze operative del reparto di provenienza e l'insostituibilità del ricorrente per il periodo del distacco. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 26 novembre 2026. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione costituisce il fondamento della richiesta di assegnazione temporanea del militare per esigenze di ricongiungimento familiare e di assistenza al figlio minore; il diniego deve essere sostenuto da una motivazione concreta e specifica in relazione alla professionalità e all'insostituibilità dell'interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate e considerate nella motivazione del provvedimento finale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente, ricorrendone i presupposti, l'adozione di misure cautelari anche mediante ordine di riesame dell'istanza amministrativa.
Massime di principio
- Il diniego dell'assegnazione temporanea richiesta da un militare per esigenze familiari e genitoriali richiede una motivazione particolarmente stringente, fondata su riferimenti specifici alla professionalità dell'interessato, alle concrete esigenze operative del reparto di provenienza e alla sua eventuale insostituibilità per il periodo del distacco.
- La mera assenza, presso la sede richiesta, di una posizione organica vacante coincidente con l'incarico attuale del militare non è sufficiente, da sola, a motivare il diniego quando l'interessato abbia dedotto una diversa e documentata professionalità rilevante per la sede di destinazione e una carenza di personale nella relativa qualifica.
- Nel riesaminare una domanda di assegnazione temporanea fondata su esigenze familiari e genitoriali, l'amministrazione deve confrontarsi espressamente con le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto e con tutti gli elementi fattuali potenzialmente idonei a incidere sul bilanciamento tra esigenze organizzative e tutela della famiglia.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare il riesame dell'istanza quando il diniego appaia viziato da motivazione incompleta o da istruttoria non adeguata rispetto alla professionalità del dipendente, alle esigenze del reparto e agli interessi familiari coinvolti.
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