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Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una gara per interventi di consolidamento e protezione della sede autostradale, con i relativi verbali, punteggi, valutazioni dell'offerta aggiudicataria, verifica di anomalia e diniego di autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il RTI ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara in favore dell'impresa controinteressata, deducendo: violazione della lex specialis, dell'autovincolo, della par condicio, della trasparenza e dell'imparzialità per avere la stazione appaltante valutato materiale dell'offerta aggiudicataria che il ricorrente riteneva non valutabile; difetto di istruttoria e motivazione, non sanato dall'attribuzione di voti numerici; illegittimità dei punteggi relativi ai curricula del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, in ragione del superamento dei limiti dimensionali; illegittimità del punteggio relativo all'organigramma di cantiere, per eccedenza della relazione e utilizzazione di tavole A3 come relazioni aggiuntive, nonché per duplicazione valutativa; illegittimità dei punteggi relativi a specifici elementi tecnici, per duplicazione e valorizzazione di attività ordinarie o già considerate in altri criteri; erronea valutazione della coerenza dell'offerta e della sua sostenibilità complessiva; illegittimità della riparametrazione tecnica e della prova di resistenza; omessa o insufficiente verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 108 e 110 del d.lgs. 36/2023; illegittimità derivata del diniego di sospensione, riesame e autotutela. Il ricorrente ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro, nonché verificazione o consulenza tecnica e l'ostensione delle offerte tecniche dei primi cinque classificati. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale, poiché i lavori dovevano essere eseguiti integralmente in provincia di Bolzano.

La decisione

Il Tribunale non ha esaminato i motivi di merito né la domanda cautelare, ritenendo che la questione di competenza dovesse essere decisa previamente ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, c.p.a. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TRGA di Bolzano. In applicazione dell'art. 13, comma 1, c.p.a. e dell'art. 3 del d.P.R. n. 426/1984, ha ritenuto prevalente il criterio degli effetti diretti dell'atto rispetto a quello della sede dell'amministrazione emanante quando tali effetti siano limitati esclusivamente alla circoscrizione di un diverso tribunale. Per le procedure di gara, gli effetti diretti dell'aggiudicazione e del contratto si collegano al luogo di esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo delle operazioni di gara o dalla sede dei concorrenti. Poiché gli interventi erano integralmente localizzati in provincia di Bolzano, la competenza spettava al TRGA di Bolzano. Il processo è stato dichiarato riassumibile davanti al giudice indicato secondo l'art. 15, comma 4, c.p.a.; le spese sono state compensate, anche in considerazione del rilievo d'ufficio della questione.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede; il Tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede

    Il criterio ordinario della sede dell'autorità emanante cede a quello degli effetti diretti quando questi si producono esclusivamente nella circoscrizione di uno specifico tribunale amministrativo regionale.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    la competenza è funzionalmente inderogabile per i giudizi di cui all’art. 119

    La competenza nei giudizi soggetti al rito di cui all'art. 119 c.p.a. è inderogabile.

  • art. 15, commi 1 e 2, c.p.a.

    il difetto di competenza territoriale è rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado; la decisione sulla competenza deve precedere quella sull’istanza cautelare

    Il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale fino alla decisione di primo grado e deve pronunciarsi su di essa prima di esaminare la domanda cautelare.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il processo potrà essere riassunto

    La dichiarazione di incompetenza consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente, nel rispetto delle prescrizioni normative.

  • art. 3 d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

    Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano; 2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima

    Nel sistema di riparto tra le sedi di Trento e Bolzano, la competenza di Trento è esclusa quando l'efficacia dell'atto è limitata al territorio della provincia di Bolzano.

  • artt. 108 e 110 d.lgs. 36/2023

    Sono stati invocati dal ricorrente con riferimento alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ma il Tribunale non ne ha esaminato l'applicazione per difetto di competenza territoriale.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette alla competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio della sede dell'autorità emanante è sostituito dal criterio degli effetti diretti quando il provvedimento produce tali effetti esclusivamente nella circoscrizione di un diverso tribunale amministrativo regionale.
  • In materia di gare pubbliche, la competenza territoriale si determina in relazione al luogo di esecuzione del contratto, quale luogo di produzione degli effetti diretti dell'aggiudicazione e della stipulazione, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo delle operazioni di gara e dalla sede dei concorrenti.
  • Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d'ufficio fino alla decisione di primo grado e deve essere deciso prima della domanda cautelare.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il giudice ritenuto competente e il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo secondo le prescrizioni dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoCompetenza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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