Ordinanza n. 83/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una gara per interventi di consolidamento e protezione della sede autostradale, con i relativi verbali, punteggi, valutazioni dell'offerta aggiudicataria, verifica di anomalia e diniego di autotutela
Esito
La controversia
Il RTI ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara in favore dell'impresa controinteressata, deducendo: violazione della lex specialis, dell'autovincolo, della par condicio, della trasparenza e dell'imparzialità per avere la stazione appaltante valutato materiale dell'offerta aggiudicataria che il ricorrente riteneva non valutabile; difetto di istruttoria e motivazione, non sanato dall'attribuzione di voti numerici; illegittimità dei punteggi relativi ai curricula del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, in ragione del superamento dei limiti dimensionali; illegittimità del punteggio relativo all'organigramma di cantiere, per eccedenza della relazione e utilizzazione di tavole A3 come relazioni aggiuntive, nonché per duplicazione valutativa; illegittimità dei punteggi relativi a specifici elementi tecnici, per duplicazione e valorizzazione di attività ordinarie o già considerate in altri criteri; erronea valutazione della coerenza dell'offerta e della sua sostenibilità complessiva; illegittimità della riparametrazione tecnica e della prova di resistenza; omessa o insufficiente verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 108 e 110 del d.lgs. 36/2023; illegittimità derivata del diniego di sospensione, riesame e autotutela. Il ricorrente ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro, nonché verificazione o consulenza tecnica e l'ostensione delle offerte tecniche dei primi cinque classificati. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale, poiché i lavori dovevano essere eseguiti integralmente in provincia di Bolzano.
La decisione
Il Tribunale non ha esaminato i motivi di merito né la domanda cautelare, ritenendo che la questione di competenza dovesse essere decisa previamente ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, c.p.a. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TRGA di Bolzano. In applicazione dell'art. 13, comma 1, c.p.a. e dell'art. 3 del d.P.R. n. 426/1984, ha ritenuto prevalente il criterio degli effetti diretti dell'atto rispetto a quello della sede dell'amministrazione emanante quando tali effetti siano limitati esclusivamente alla circoscrizione di un diverso tribunale. Per le procedure di gara, gli effetti diretti dell'aggiudicazione e del contratto si collegano al luogo di esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo delle operazioni di gara o dalla sede dei concorrenti. Poiché gli interventi erano integralmente localizzati in provincia di Bolzano, la competenza spettava al TRGA di Bolzano. Il processo è stato dichiarato riassumibile davanti al giudice indicato secondo l'art. 15, comma 4, c.p.a.; le spese sono state compensate, anche in considerazione del rilievo d'ufficio della questione.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede; il Tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede
Il criterio ordinario della sede dell'autorità emanante cede a quello degli effetti diretti quando questi si producono esclusivamente nella circoscrizione di uno specifico tribunale amministrativo regionale.
art. 14, comma 3, c.p.a.
la competenza è funzionalmente inderogabile per i giudizi di cui all’art. 119
La competenza nei giudizi soggetti al rito di cui all'art. 119 c.p.a. è inderogabile.
art. 15, commi 1 e 2, c.p.a.
il difetto di competenza territoriale è rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado; la decisione sulla competenza deve precedere quella sull’istanza cautelare
Il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale fino alla decisione di primo grado e deve pronunciarsi su di essa prima di esaminare la domanda cautelare.
art. 15, comma 4, c.p.a.
il processo potrà essere riassunto
La dichiarazione di incompetenza consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente, nel rispetto delle prescrizioni normative.
art. 3 d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426
Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano; 2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima
Nel sistema di riparto tra le sedi di Trento e Bolzano, la competenza di Trento è esclusa quando l'efficacia dell'atto è limitata al territorio della provincia di Bolzano.
artt. 108 e 110 d.lgs. 36/2023
Sono stati invocati dal ricorrente con riferimento alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ma il Tribunale non ne ha esaminato l'applicazione per difetto di competenza territoriale.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette alla competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio della sede dell'autorità emanante è sostituito dal criterio degli effetti diretti quando il provvedimento produce tali effetti esclusivamente nella circoscrizione di un diverso tribunale amministrativo regionale.
- In materia di gare pubbliche, la competenza territoriale si determina in relazione al luogo di esecuzione del contratto, quale luogo di produzione degli effetti diretti dell'aggiudicazione e della stipulazione, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo delle operazioni di gara e dalla sede dei concorrenti.
- Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d'ufficio fino alla decisione di primo grado e deve essere deciso prima della domanda cautelare.
- Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il giudice ritenuto competente e il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo secondo le prescrizioni dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 327/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 328/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 1298/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 3205/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 3206/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →