Ordinanza n. 327/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento 1) della deliberazione di Giunta Municipale n. 2026/0153 del 10 marzo 2026 avente ad oggetto: “P.U.A. per l’attuazione dell’accordo pubblico-privato a07-1° stralcio-nelle aree comprese tra le vie Castelfidardo, Adua e Aosta. Approvazione”, notificata alla ricorrente dissenziente il 13 marzo 2026; 2) della deliberazione di C.C. n. 2023/006 del 13/2/2023 che approva l’accordo pubblico privato (APP07) (relativa all’approvazione del secondo Piano degli Interventi) e dello stesso accordo pubblico privato (APP07) non noto con i relativi allegati, quali atti presupposti della dichiarazione di pubblica utilità, derivante dall’approvazione del PUA qui impugnato; 3) di ogni altro atto non noto, inerente, presupposto e conseguente, con riserva di presentazione di ulteriori motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di approvazione del PUA per l'attuazione del primo stralcio di un accordo pubblico-privato, nonché atti presupposti di pianificazione e dell'accordo pubblico-privato
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale che ha approvato il PUA relativo al primo stralcio dell'accordo pubblico-privato APP07, la deliberazione consiliare di approvazione del Secondo Piano degli Interventi e dell'accordo, nonché gli atti presupposti e conseguenti. L'intervento riguarda l'intera area della società controinteressata e una porzione di 163 mq della proprietà della ricorrente, destinata alla realizzazione di una pista ciclabile; per la restante proprietà della ricorrente l'edificazione è prevista mediante un successivo PUA autonomo. La domanda cautelare è stata proposta sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità derivata del PUA approvato rispetto alla precedente delibera di adozione del PUA, l'illegittimità derivata della delibera consiliare e dell'accordo pubblico-privato, nonché l'illegittimità dell'attuazione del comparto per stralci. La ricorrente ha dedotto il rischio di compromissione delle proprie possibilità edificatorie e di lesione della porzione di terreno destinata alla pista ciclabile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che le articolate censure richiedano un approfondimento proprio della fase di merito. Quanto al fumus, ha rilevato in via preliminare che i motivi da 1 a 5, fondati sull'illegittimità derivata dalla precedente delibera di adozione del PUA, apparivano inammissibili perché tale atto non era stato impugnato nel presente giudizio; la richiesta di riunione con il distinto ricorso proposto contro l'atto presupposto non superava tale ostacolo, poiché la riunione è facoltativa e non elimina l'autonomia dei giudizi. I motivi da 6 a 9, riferiti alla delibera consiliare e all'accordo pubblico-privato, apparivano invece tardivi, ferma la necessità di esaminare nel merito l'eccezione di difetto di interesse sollevata dalla controinteressata. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'attuazione per stralci fosse prevista dalla stessa scheda dell'accordo pubblico-privato e che, allo stato, non risultasse violata alcuna delle relative prescrizioni. Quanto al periculum, il pregiudizio alle possibilità edificatorie della ricorrente è stato ritenuto indimostrato e ipotetico, poiché non era stato presentato alcun progetto edilizio e l'area conservava la capacità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico. La realizzazione della pista ciclabile sulla porzione di 163 mq non poteva inoltre avvenire in diretta esecuzione degli atti impugnati, essendo necessaria una procedura espropriativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti cautelari e ha respinto la domanda.
Massime di principio
- La riunione di ricorsi connessi costituisce una facoltà discrezionale del giudice, rimessa a una valutazione di opportunità ed economia processuale, e non elimina l'autonomia dei singoli giudizi; pertanto, la pendenza di un distinto ricorso contro un atto presupposto non consente di esaminare automaticamente, in altro giudizio, censure di illegittimità derivata riferite a quell'atto non impugnato.
- In sede cautelare, le censure di illegittimità derivata da un atto presupposto non impugnato nel giudizio possono essere ritenute inammissibili, anche quando sia stata richiesta la riunione con il ricorso autonomamente proposto contro tale atto.
- Il pregiudizio cautelare alle possibilità edificatorie non presenta i caratteri di concretezza e attualità quando il proprietario non abbia presentato alcun progetto edilizio e l'area mantenga la capacità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico.
- L'approvazione di un piano urbanistico attuativo che ricomprenda una porzione di proprietà privata destinata a un'opera pubblica non consente, da sola, l'esecuzione materiale dell'opera sul fondo: tale esecuzione presuppone il perfezionamento della procedura espropriativa.
Come è indicizzato
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