L.R. Calabria 14/2025
Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria campeggi, villaggi turistici e villaggi-camping, definendone requisiti, classificazione, SCIA, vigilanza, tariffe, sanzioni e regole transitorie. Abroga la l.r. 28/1986. Si applica dalla sua entrata in vigore e contiene adeguamenti per le strutture già autorizzate entro 180 giorni/12 mesi, con ulteriori proroghe limitate.
Disciplina regionale dei campeggi e villaggi turistici all’aria aperta in Calabria
Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta in Calabria
La legge regionale Calabria n. 14 del 18 marzo 2025 organizza la disciplina di campeggi, villaggi turistici e villaggi-camping, con regole su localizzazione, requisiti strutturali, classificazione, gestione, tariffe, controlli e sanzioni. Il provvedimento ha efficacia solo nel territorio della Regione Calabria.
Oggetto e finalità
La legge promuove il turismo all’aria aperta come fattore di sviluppo economico, sociale e occupazionale, in particolare nelle aree costiere e interne. Mira anche a riequilibrare i flussi turistici verso aree meno congestionate e piccoli borghi, a favorire innovazione e qualità dell’offerta, a valorizzare ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia e a sostenere le imprese del settore, con attenzione a micro, piccole e medie imprese e all’accessibilità per persone con ridotte capacità motorie o sensoriali.
Ambito di applicazione e tipologie di struttura
La disciplina riguarda i complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, cioè campeggi, villaggi turistici e villaggi-camping. I campeggi ospitano prevalentemente turisti con tende o altri mezzi autonomi di pernottamento; i villaggi turistici ospitano prevalentemente turisti sprovvisti di tali mezzi; i villaggi-camping combinano entrambe le caratteristiche senza limiti di prevalenza.
Le strutture possono comprendere unità abitative mobili non infisse permanentemente al suolo, come tende, roulotte, caravan, maxi-caravan e case mobili, oltre a pertinenze e accessori leggeri e removibili, come preingressi, cucinotti, verande o coperture. È ammessa, in mancanza di preingressi o cucinotti, l’installazione di punti cottura nelle piazzole, se compatibile con la normativa di sicurezza e se consentita dal titolare o gestore.
Custodia dei mezzi e servizi accessori
Nelle strutture stagionali, durante la chiusura, è consentita la custodia di mezzi mobili e strutture di accoglienza nelle medesime piazzole o in piazzole dedicate, entro il limite massimo del 30% della superficie complessiva autorizzata.
Nei campeggi, villaggi turistici e villaggi-camping è ammesso l’affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili per periodi contrattualmente determinati, sia a clienti con mezzi propri sia a clienti sprovvisti. Le strutture possono prevedere servizi di ristoro, bar, spaccio, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative e altri servizi accessori, in proporzione alla capacità ricettiva. È consentita anche l’attività di centro benessere, nel rispetto dei requisiti di settore.
Divieti di campeggio fuori dalle strutture autorizzate
È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende, mezzi mobili o allestimenti immobili fuori dai complessi autorizzati, salvi i casi previsti dalla l.r. 32/2024 sul turismo itinerante e le aree di sosta. È inoltre vietato campeggiare o soggiornare, o consentirlo, in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici destinati ad altra finalità e sugli arenili.
Requisiti minimi strutturali e urbanistici
I complessi devono rispettare i requisiti minimi contenuti negli Allegati 1, 2, 3 e 4. Devono sorgere in aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Le strutture già autorizzate che insistono in aree destinate ad altro uso possono essere oggetto, entro 270 giorni, di variante urbanistica comunale per destinare le aree a produttività turistica, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica e culturale. In sede di variante possono essere aggiunte aree adiacenti fino al 20% della superficie attuale per adeguamento ai requisiti o per il passaggio di categoria, senza sopprimere la capacità produttiva dell’azienda già in attività.
Gli interventi sono soggetti a titolo abilitativo edilizio e al pagamento di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione. I mezzi mobili di pernottamento e le relative pertinenze, se collocati in strutture già autorizzate e privi di collegamento permanente al terreno, sono qualificati come edilizia libera e non comportano oneri concessori. Anche le reti tecnologiche e i manufatti interni al servizio delle piazzole non richiedono titolo edilizio, se collegati alle reti comunali o a un depuratore della struttura e conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
La trasformazione tra campeggio e villaggio turistico, o il passaggio da una categoria di stelle a un’altra, non rileva urbanisticamente ed ediliziamente, salvo che l’intervento richieda comunque un titolo abilitativo.
Procedura per nuovi complessi
Per costruire nuovi complessi occorre presentare domanda di nulla-osta al Comune competente e all’assessorato regionale al turismo. Se il complesso ricade su territorio di Comuni limitrofi, la domanda va al Comune con la maggiore superficie interessata.
Il nuovo complesso deve sorgere in località salubri e a distanza, secondo gli strumenti urbanistici, da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati. Le recinzioni devono schermare visivamente e impedire intrusioni esterne.
La domanda deve contenere relazione illustrativa, dati del richiedente, capacità ricettiva, prova della disponibilità del suolo, richiesta di titolo edilizio ed eventuali nulla-osta paesaggistici e parere della Soprintendenza, oltre a elaborati tecnici su strumento urbanistico, planimetrie, impianti, antincendio, reti idriche ed elettriche e categoria di classificazione attesa. Il Comune decide entro 90 giorni. L’inizio lavori richiede titolo edilizio e pagamento degli oneri.
Avvio dell’attività e SCIA
L’esercizio dell’attività è subordinato alla SCIA presso il SUAR/SUAP comunale, o presso l’ufficio comunale competente se il SUAP non è istituito. La SCIA deve indicare denominazione, tipologia, classificazione, capacità ricettiva, periodo di apertura e ubicazione. La modulistica comunale deve essere conforme al modello nazionale per strutture ricettive all’aria aperta.
La SCIA abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e agli ospiti di eventi e convegni, nonché alla vendita di alcuni beni di uso turistico e alla gestione di attrezzature ricreative e sportive riservate ai medesimi soggetti. Su richiesta, può estendersi anche alla somministrazione al pubblico non alloggiato e alle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.
Se occorre anche il titolo edilizio, la SCIA va integrata con la relativa richiesta e con la documentazione urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica e culturale. Per le strutture stagionali già autorizzate non è necessario ripresentare la SCIA a ogni chiusura e riapertura, salvo variazioni societarie, strutturali, funzionali o di classificazione.
Classificazione e attribuzione delle stelle
Le strutture sono classificate in cinque, quattro, tre, due o una stella, secondo i requisiti degli allegati. La classificazione è obbligatoria, salvo l’eccezione richiamata per i Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all’aria aperta.
La competenza per la classificazione e la verifica dei requisiti spetta alla Regione, oppure alla Città metropolitana di Reggio Calabria per gli esercizi ricadenti nel suo ambito territoriale. La procedura avviene su richiesta presentata tramite la SCIA al SUAP comunale ed è seguita da istruttoria e, se necessario, sopralluogo. La Regione esercita anche la vigilanza sulla permanenza dei requisiti, con sopralluoghi periodici e verifiche anche su segnalazione di enti pubblici o associazioni dei consumatori.
È obbligatorio esporre all’ingresso, nell’ufficio di direzione, su cartelli e materiale promozionale, il tipo di struttura e il simbolo delle stelle, oltre a riportarlo nelle guide turistiche, nel sito web, nei portali di promozione e nei profili social.
Strutture esistenti alla data di entrata in vigore
I titolari delle strutture già autorizzate e in attività devono presentare la SCIA entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, seguendo le modalità dell’articolato. Se non raggiungono il 75% dei requisiti obbligatori della categoria richiesta, mantengono la precedente classificazione e dispongono di un ulteriore periodo, fino a due anni complessivi, per adeguarsi; in difetto, è prevista la decadenza o la revoca dell’autorizzazione, oppure l’attribuzione di una categoria inferiore.
Le strutture già esistenti devono adeguarsi ai requisiti generali e minimi strutturali entro 180 giorni e ai requisiti di classificazione entro 12 mesi. Per gli adeguamenti che richiedono modifiche delle superfici o ulteriori titoli edilizi, il termine per i requisiti strutturali può essere prorogato una sola volta di altri 180 giorni su richiesta motivata.
Le strutture già autorizzate mantengono, nelle more, il livello di classificazione e l’efficacia dell’autorizzazione precedente.
Gestione, assicurazione e regolamento interno
Ogni complesso deve avere un gestore, coincidente con il titolare o soggetto diverso che agisce in nome e per conto del titolare. La gestione è unitaria quando un unico soggetto fornisce i servizi principali e gli altri servizi, oppure quando tali servizi sono affidati a terzi con convenzione e regolare titolo abilitativo, ferma la responsabilità solidale del titolare.
Il gestore è responsabile dell’osservanza della legge, della buona conduzione del complesso e della corretta trasmissione dei dati statistici. Il titolare deve assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi, inclusi clienti, familiari e ospiti. La polizza va allegata alla SCIA ed esibita su richiesta.
Il titolare redige il regolamento interno che disciplina la vita del complesso e l’accesso dei visitatori, se ammessi, e deve garantire la custodia continua durante tutto il periodo di apertura.
Periodi di apertura e chiusura
Le strutture possono avere apertura annuale o stagionale. L’apertura annuale richiede almeno otto mesi complessivi nell’anno solare; quella stagionale almeno tre mesi consecutivi e non più di nove mesi complessivi.
Il gestore può chiudere temporaneamente fino a quattro mesi complessivi l’anno, con obbligo di segnalazione nelle insegne, nelle guide, nel sito e nei profili web/social. Una sospensione più lunga, fino a sei mesi, è ammessa per fondate ragioni ed è soggetta ad autorizzazione comunale; può essere prorogata una sola volta per ulteriori sei mesi per forza maggiore.
Per le strutture stagionali, il periodo di apertura non può essere inferiore a tre mesi, con tutti i servizi e gli esercizi interni efficienti. Le date di apertura e chiusura vanno dichiarate nella SCIA e pubblicate nei canali informativi della struttura.
Registrazione ospiti, statistica e CIN
I titolari o gestori devono comunicare telematicamente, tramite il Sistema informativo regionale, il movimento mensile degli ospiti ai fini statistici. Devono inoltre effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza secondo la normativa vigente.
In attuazione della normativa statale sul codice identificativo nazionale, la Regione ricodifica come CIN il precedente CIR assegnato alle strutture ricettive disciplinate dalla legge. Il titolare deve esporre all’esterno della struttura tipologia, denominazione, numero di stelle e CIN. Chi pubblicizza l’attività deve indicare anche generalità, informazioni sull’accessibilità, partita IVA se dovuta e CIN.
Tariffe e pubblicità dei prezzi
I prezzi devono essere esposti in modo visibile all’ingresso e nelle unità abitative, e riportati anche su guide, sito internet e portali di promozione e commercializzazione. La Regione predispone la modulistica per la comunicazione dei prezzi.
I titolari o gestori devono comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, i prezzi massimi e minimi, i servizi offerti e le condizioni applicate per l’anno successivo; eventuali modifiche vanno comunicate almeno 60 giorni prima della loro efficacia.
I prezzi esposti comprendono alloggio, servizi necessari alla classificazione, oneri e imposte separatamente indicati; non comprendono i servizi aggiuntivi su richiesta del cliente. Non possono essere praticati prezzi superiori ai massimi dichiarati. L’energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio può essere addebitata come contributo giornaliero per rimborso servizi accessori, in proporzione alla potenza impegnata.
Controlli e vigilanza
Il Comune territorialmente competente esercita la vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge, salve le competenze di autorità sanitarie, ispettorato del lavoro e pubblica sicurezza. La Regione svolge i controlli sui requisiti di classificazione e trasmette gli esiti al Comune per gli adempimenti conseguenti.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per:
- omessa esposizione delle tariffe: da 150 a 450 euro;
- prezzi difformi da quelli esposti: da 250 a 850 euro;
- ospitalità oltre la capacità ricettiva: da 500 a 1.000 euro;
- apertura abusiva o SCIA omessa: da 500 a 1.000 euro;
- mancato rispetto della prevalenza del 70% della tipologia di struttura: da 500 a 1.000 euro.
In caso di recidiva il Comune può disporre la chiusura dell’attività. Chi allestisce un complesso senza autorizzazione è soggetto a sanzione di 10.000 euro e all’immediata chiusura, in solido con il proprietario del terreno se diverso. Per il superamento della capacità ricettiva si applica inoltre una sanzione da 5 a 25 euro per ogni persona eccedente e per ogni giorno di permanenza. La mancata stipula dell’assicurazione RC comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro. Chi presenta come azienda ricettiva un immobile in violazione della legge è sanzionato con 5.000 euro. Le somme sono introitate dai Comuni.
Regime transitorio e proroghe
Le variazioni delle strutture già esistenti, comprese quelle dell’assetto organizzativo, sono soggette a SCIA. Le varianti urbanistiche sono ammesse solo per i Comuni dotati di Piano strutturale comunale approvato, restando ferme le ipotesi di variante richiamate dalla l.r. 19/2002.
Le indicazioni su data e durata dei periodi di apertura delle strutture non annuali si applicano dal termine di apertura stabilito successivamente all’entrata in vigore della legge.
Abrogazione, invarianza finanziaria ed entrata in vigore
Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la l.r. 11 luglio 1986, n. 28, sulla ricezione turistica all’aria aperta. La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’entrata in vigore avviene il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Allegati tecnici e contenuto essenziale
Gli allegati definiscono il sistema di classificazione e i requisiti minimi strutturali e funzionali. Sono rilevanti, tra gli altri:
- la distinzione tra piazzole minime e attrezzate, con superfici minime e regole su delimitazione, numerazione e installazioni;
- il limite di capacità ricettiva massima e il criterio dell’equipaggio convenzionale di quattro persone;
- gli standard su viabilità, segnaletica, illuminazione, servizi igienici, acqua potabile, raccolta rifiuti, depurazione, energia da fonti rinnovabili, parcheggi, servizi di ricevimento, sorveglianza, pulizia, somministrazione, servizi web, impianti sportivi e attrezzature ricreative;
- la possibilità, per le strutture classificate 4 o 5 stelle, di usare la denominazione aggiuntiva “Glamping” per unità abitative di particolare design e comfort.
Gli allegati disciplinano inoltre le soglie di punteggio e dotazione per il passaggio tra le varie categorie di stelle per campeggi, villaggi turistici e villaggi-camping.
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