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Ordinanza

Ordinanza n. 3205/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, Sez. II, giusta ordinanza n. 714/2026, pubblicata il 17 aprile 2026, - del provvedimento con il quale la Ditta ricorrente è stata esclusa dalla Graduatoria per beneficiare del Fondo per l’Innovazione in Agricoltura, anno 2024, Codice Domanda “INN24_KUY3UXUI - Alba di Montegibbio - Riscontro controdeduzione per esito istruttorio negativo”, prot. in uscita 0004362 del 2 febbraio 2026; - e di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o connesso ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202605282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria per beneficiare del Fondo per l’Innovazione in Agricoltura, anno 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui è stata esclusa dalla graduatoria relativa al Fondo per l’Innovazione in Agricoltura per l’anno 2024, oltre agli atti connessi. Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Lazio a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato che l’eventuale ammissione della ricorrente alla misura di sostegno, finanziata entro un plafond predeterminato, può incidere sull’interesse delle altre imprese già utilmente ammesse, le quali devono quindi poter contraddire. Poiché l’elenco delle imprese interessate era pubblico ma reso anonimo, con indicazioni dello stato delle pratiche non immediatamente comprensibili e con obiettive difficoltà di consultazione e identificazione, il Collegio ha riconosciuto l’errore scusabile e disposto l’integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha deciso nel merito la legittimità dell’esclusione né ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti collocate in posizione migliore nell’elenco: la ricorrente dovrà notificare individualmente il ricorso e l’ordinanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell’elenco degli indirizzi PEC; l’amministrazione dovrà fornire tale elenco entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; le prove delle notifiche dovranno essere depositate entro dieci giorni dalle notifiche. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza pubblica è stata fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante la sospensione dell’atto, attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando ciò sia ritenuto adeguato alle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sull’ammissione di altri soggetti a una misura di sostegno finanziata entro un plafond predeterminato, i beneficiari utilmente collocati devono essere considerati potenziali controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • La pubblicità dell’elenco dei soggetti potenzialmente controinteressati non esclude l’errore scusabile quando l’elenco sia anonimo o presenti obiettive difficoltà di consultazione e di identificazione dei destinatari delle notifiche.
  • Nella fase cautelare, qualora l’integrazione del contraddittorio sia necessaria e le esigenze cautelari possano essere soddisfatte dalla rapida definizione del merito, il giudice può negare la sospensione dell’atto e fissare sollecitamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Quando dispone l’integrazione del contraddittorio, il giudice può porre a carico dell’amministrazione l’obbligo di comunicare gli indirizzi PEC dei controinteressati individuabili dagli atti del procedimento, fissando termini coordinati per la notificazione e il deposito delle relative prove.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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