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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento: - del verbale dell’Ufficio elettorale in data 30 settembre 2025, recante la proclamazione degli eletti alla carica di Presidente e di Consigliere Provinciale della Provincia del Medio Campidano; - del verbale in data 29 settembre 2025 concernente le operazioni di scrutinio dei candidati al Consiglio Provinciale del Seggio Elettorale Centrale; - della determinazione dirigenziale n. 39/01 ottobre 2025 di approvazione delle risultanze del verbale dell'Ufficio elettorale del 30 settembre 2025, avente ad oggetto la proclamazione dei componenti del Consiglio della Provincia del Medio Campidano; - di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente ma, comunque, richiamato negli atti impugnati; e la conseguente correzione: - del risultato elettorale, nella parte in cui viene attribuita alla lista “Medio Campidano Protagonista” una cifra elettorale complessiva ponderata inferiore rispetto a quella effettivamente risultante dalle schede elettorali, con conseguente attribuzione di due seggi, in luogo dei tre spettanti, sufficienti a garantire l’elezione dell’odierna ricorrente in seno al Consiglio Provinciale del Medio Campidano, in sostituzione del Sig. Andrea Lampis, odierno controinteressato.

Giustizia amministrativa202500972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbali di scrutinio e proclamazione degli eletti alle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale, nonché determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze elettorali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata al terzo posto nella lista "Medio Campidano Protagonista", ha contestato l'attribuzione di due schede alla lista "Sardegna al Centro Venti-Venti" o alla lista "Provincia in Comune", nonostante sulle medesime schede fosse stata indicata anche una preferenza nominativa per un candidato della propria lista. Secondo la ricorrente, i due voti avrebbero dovuto essere attribuiti alla lista e al candidato indicati nella preferenza, oppure dichiarati nulli in assenza di univocità della volontà dell'elettore. La diversa attribuzione avrebbe determinato il superamento della soglia necessaria per l'assegnazione di un terzo seggio alla lista "Medio Campidano Protagonista" e la sua elezione in sostituzione del controinteressato. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 69 d.P.R. n. 570/1960, dell'art. 72 d.lgs. n. 267/2000, della legge regionale sarda del 4 febbraio 2016 e dell'art. 1 l. n. 56/2014, nonché eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. È stata inoltre richiesta la verificazione delle schede contestate e, in subordine, di tutte le schede della competizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corrette le operazioni del seggio. Ha applicato l'orientamento secondo cui, ai sensi dei commi 76 e 77 dell'art. 1 l. n. 56/2014, l'elettore esprime il voto per una lista e può aggiungere una preferenza soltanto per un candidato compreso nella medesima lista; non è quindi ammesso il voto disgiunto. In caso di divergenza tra il voto di lista e la preferenza nominativa, prevale il voto di lista, poiché la preferenza costituisce un'espressione eventuale e accessoria rispetto alla scelta della lista. Tale regola è stata ritenuta coerente con la disciplina del procedimento elettorale provinciale, caratterizzato da un elettorato qualificato, rispetto al quale è esigibile un più rigoroso standard di avvedutezza. Il principio del favor voti non impone una diversa soluzione, trattandosi della diretta applicazione del dato normativo. La richiesta di verificazione è stata respinta perché la ricostruzione fattuale relativa ai due voti era pacifica e l'accertamento sarebbe stato irrilevante; quanto all'estensione a tutte le schede, sarebbe stato esplorativo. Le spese sono state compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • commi 76 e 77 dell'art. 1 l. n. 56/2014

    Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

    La preferenza può essere espressa soltanto per un candidato compreso nella lista prescelta; non è ammesso il voto disgiunto. In caso di divergenza tra lista e preferenza, prevale il voto di lista.

  • artt. 57 e 69 d.P.R. n. 570/1960

    Norme indicate dalla ricorrente come parametro di legittimità delle operazioni elettorali; il TAR ha respinto le relative censure.

  • art. 72 d.lgs. n. 267/2000

    Norma indicata dalla ricorrente tra quelle violate; il TAR ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 1 l. n. 56/2014

    Disciplina il voto ponderato e la preferenza nelle elezioni provinciali; la preferenza è consentita per un candidato appartenente alla lista votata.

  • art. 36, comma 6, lett. b, del manuale operativo per la procedura elettorale della Provincia del Medio Campidano

    Invocato dalla ricorrente quale base alternativa per dichiarare nulle le schede; il TAR ha ritenuto prevalente l'attribuzione del voto di lista secondo la disciplina normativa.

Massime di principio

  • Nelle elezioni provinciali disciplinate dall'art. 1, commi 76 e 77, l'elettore può esprimere una preferenza nominativa esclusivamente per un candidato compreso nella lista prescelta; il voto disgiunto tra lista e candidato appartenente ad altra lista non è consentito.
  • Quando sulla scheda vi è divergenza tra il contrassegno di lista selezionato e la preferenza nominativa riferita a un candidato di altra lista, prevale il voto di lista, mentre la preferenza non può produrre effetti incompatibili con la scelta della lista.
  • Il principio del favor voti non impone di valorizzare una preferenza divergente dal voto di lista quando la prevalenza del voto di lista deriva direttamente dalla disciplina normativa e dalle caratteristiche dell'elettorato qualificato delle elezioni provinciali.
  • La verificazione delle schede non deve essere disposta quando la circostanza fattuale rilevante è pacifica tra le parti e l'accertamento non può incidere sulla decisione; è inoltre esplorativa la richiesta di estendere indistintamente la verifica a tutte le schede della competizione elettorale.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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