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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8987/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano il decreto che aveva dichiarato inammissibile il loro appello contro la dichiarazione di inammissibilità del Tribunale relativa alla delimitazione di porzioni di terreno site a Tremestieri Etneo, confiscate nell'ambito di procedimento di prevenzione patrimoniale relativo a Salvatore Paglia. Contestavano la valutazione della Corte territoriale circa la natura unitaria del lotto confiscato e la qualificazione delle porzioni residue come pertinenze del bene confiscato, sostenendo che quelle porzioni erano di loro proprietà ereditaria e suscettibili di utilizzazione separata. Denunciavano inoltre difetto di motivazione e violazione di norme (artt. 536, 565, 938 c.c. e art. 125 c.p.p.), censurando l'uso di una variazione catastale amministrativa come base per estendere la confisca e l'omessa considerazione delle argomentazioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze sollevate dalle ricorrenti riguardassero in prevalenza questioni di merito e valutazioni di fatto e di motivazione già affrontate e motivate dalla Corte territoriale, e che quindi non fossero deducibili in sede di legittimità (il ricorso contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge). La Corte ha ritenuto la motivazione del decreto impugnato adeguata e compatibile con le risultanze processuali, avendo la Corte d'appello fornito un esame articolato e coerente che ha valorizzato la perizia e la storia catastale, concludendo per la natura unitaria del bene e l'impossibilità di un utilizzo separato. Per l'inammissibilità la Cassazione ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad una sanzione equitativamente fissata in euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 536 cod. civ.

    La Corte non ha rilevato una violazione normativamentale specifica desumibile dall'articolo; la doglianza relativa è stata ricondotta a questioni di merito e motivazione non coglibili in sede di legittimità

  • art. 565 cod. civ.

    Analogamente all'art. 536, l'eventuale richiamo a questa norma non è stato ritenuto idoneo a configurare violazione di legge in grado di sorreggere il ricorso per cassazione; le contestazioni riguardavano valutazioni probatorie e motivazionali

  • art. 938 cod. civ.

    La Corte osserva che l'art. 938 (accenssione invertita / accessione) è norma di carattere eccezionale applicabile quando l'edificio ha materialmente occupato una porzione del fondo altrui; la sua invocazione è stata ritenuta inidonea nel caso concreto, non essendone dimostrata l'ipotesi fattuale richiesta

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'assenza o mera apparenza della motivazione integra violazione di legge solo se il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sia potenzialmente decisivo. Nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta presente e congrua

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    La norma limita i motivi di ricorso per cassazione alle violazioni di legge; non sono deducibili in cassazione vizi di merito o di motivazione non riconducibili a violazioni di legge, salvo i casi di motivazione assente o apparente come sopra precisato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'effetto consequenziale dell'inammissibilità, la norma consente di condannare le ricorrenti al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, ad un'ammenda equitativamente determinata (qui fissata in euro 3.000)

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti cautelari o applicativi di misure di prevenzione sono ammessi prevalentemente per violazioni di legge; questioni di merito o di valutazione delle risultanze probatorie non sono sindacabili in questa sede
  • La carenza o mera apparenza della motivazione integra violazione di legge solo se il giudice omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sia potenzialmente decisivo per l'esito del giudizio
  • Una variazione catastale o un atto amministrativo che modifichi la rappresentazione catastale non sostituisce automaticamente una pronuncia giurisdizionale circa l'appartenenza o la natura pertinenziale di porzioni di terreno; la qualificazione ai fini della confisca richiede valutazioni giudiziali sulle risultanze probatorie
  • L'invocazione dell'art. 938 c.c. (accensione/accensione invertita) richiede l'esistenza del presupposto fattuale, ossia l'effettiva occupazione materiale di porzione altrui da parte dell'edificio; senza questo elemento l'articolo non è applicabile
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni di merito o motivazione strumentali, la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie per colpa processuale ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la sussistenza di profili di diritto sindacabili in Cassazione prima di proporre il ricorso

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